Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, per aver attestato falsamente le condizioni reddituali familiari con riferimento a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Trattasi di dichiarazione indicante un reddito pari a 8.540,00 euro in luogo delle accertate entrate di altri due familiari conviventi (per importi pari a euro 3.383,51 e 33.719,33).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la «mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali» e l’erronea applicazione dell’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per aver ritenuto rilevante, quanto all’elemento oggettivo e a quello soggettivo, anche il reddito da invalidità civile percepito da uno dei due familiari conviventi (pari a 3.383,51 euro) e il reddito corrisposto a titolo di rendita per inabilità permanente ad altro familiare convivente (pari a euro 33.719,33).
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
3.1. La censura è aspecifica laddove si limita a dedurre in termini generici una «mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali» senza specificare di quali risultanze si tratterebbe in relazione all’iter logico-giuridic sotteso alla decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01 si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
3.2. Il ricorrente deduce altresì un profilo di censura che si caratterizza in termini di «motivo nuovo», implicante accertamenti fattuali preclusi alla Suprema Corte, nel fare riferimento alla natura delle entrate percepite da uno dei familiari conviventi (pari a 33.719,33 euro) invece non emergente dalle sentenze di merito e non oggetto dei motivi d’appello, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, sul punto non sindacata in questa sede, laddove si fa riferimento alla deduzione dell’appellante che si appunta sulla ritenuta rilevanza del reddito percepito dall’altro familiare convivente a titolo di invalidità civile (pari a euro 3.383,51).
3.3. Quanto al rilievo di delle entrate in oggetto il ricorso, nei limiti in cui mostra specifico, è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con il principio di diritto per cui ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità (ex plurimis, Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 270201 – 01), comprese quelle percepite a titolo d’invalidità civile oltre che per inabilità permanente (come ulteriormente ribadito da Sez. 4, n. 25571 del 17/04/2025, NOME).
3.4. A quanto innanzi si aggiunge, quale autonomo e assorbente profilo d’inammissibilità, il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme» (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo n. 4, anche con particolare riferimento all’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata). I giudici di merito hanno valorizzato il pacifico approdo di legittimità per cui il delitto in oggetto è integrato in ipotesi di false indicazioni o di omission anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva d certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, motivando altresì circa la sussistenza del dolo e non di un mero «difetto di controllo» anche in considerazione della circostanza fattuale per cui la falsità inerente al reddito familiare se non commessa avrebbe comportato la non ammissione al beneficio. In merito si vedano ex plurimis (come anche sintetizzato da Sez. 4, n. 41342 del 15/09/2022, COGNOME), Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 – 01, nonché Sez. 4, n. 37144del 05/06/2019, Bonelli. Rv. 277229 – 01, e la più recente Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282716, la quale, fermo restando il principio di cui innanzi, ha peraltro precisato, argomentando da Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 dep. 2020, COGNOME, in motivazione, che le false indicazioni o le omissioni rilevano ai fini del reato sempre che riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio e non se cadano su elementi a tal fine irrilevanti (in tale ultimo senso si veda anche Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, COGNOME Vito, Rv. 276088 – 01 1 la quale ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente