Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8530 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Trapani, con la quale COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione all’art.76 del medesimo T.U., per aver omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2018, l’esistenza di redditi, avendo autocertificato un reddito pari a euro 6.000, laddove lo stesso aveva in realtà percepito un reddito complessivo pari a euro 13.033,62.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art.95 D.P.R. n.115 del 2002, in relazione all’art.76 della L. n.445 del 2000, per non aver la Corte territoriale valutato correttamente l’elemento soggettivo sotteso alla condotta del ricorrente e, per l’effetto, aver erroneamente applicato il dettato normativo in questione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Quanto all’elemento soggettivo, va ricordato che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato non solo l’elemento della rilevante differenza tra i redditi dichiarati e quelli percepiti, ma ha evidenziato anche che l’imputato non poteva non essere a conoscenza della falsità dichiarata avendo altresì dichiarato una diversa fonte di tali redditi (lavori occasionali, anziché lavoro dipendente svolto dal ricorrente) e a nulla rilevando, inoltre, l’errata comunicazione della composizione
del nucleo familiare, risultante, peraltro, da documentazione riferita ad anni successivi rispetto alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
La Corte distrettuale, pertanto, ha reputato decisive, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, le effettive modalità della condotta in considerazione della rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati in sede di istanza all’ammissione al gratuito patrocinio e quelli effettivamente percepiti e l’avere, in virtù di tale condotta, conseguito il beneficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18/02/2026