Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5064 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.
pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 07/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Crotone in data 01/03/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per aver dichiarato nell’istanza di. ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 04/02/2020, che il reddito imponibile prodotto dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno d’imposta 2019 era pari ad euro 3.800, mentre veniva successivamente accertato per quello stesso anno un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 15.446.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 76, 79 e 95
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d.P.R. n. 115 del 2002, nonché motivazione apparente o inesistente. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il ricorrente nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio abbia reso false indicazioni in relazione al reddito percepito; che, invero, la richiesta è stata depositata in data 04/02/2020, quando cioè il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2019 non era ancora scaduto, con la conseguenza che l’imputato ha correttamente fatto riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018, che era l’ultima presentata all’atto del deposito dell’istanza di ammissione; che, dunque, è errata sia la contestazione, che indica il reddito dichiarato nell’anno di imposta 2019, sia la sentenza di condanna che la recepisce, in quanto la dichiarazione contenuta nella richiesta si riferisce al reddito dell’anno 2018 e non dell’anno 2019, che è estraneo alle dichiarazioni dell’istante, se non nella parte in cui vi è il richiamo alla somma di euro 3.800; che, in conclusione, il ricorrente alla data del 04/02/2020 non poteva far riferimento ai redditi dell’anno 2019, perché non aveva ancora presentato la relativa dichiarazione, avvenuta successivamente, in data 30/06/2020; che, in relazione all’elemento soggettivo, quando l’eventuale falsità o omissione cada su elementi estranei alla funzione dell’atto – come nel caso di specie, tenuto conto che il riferimento all’anno fiscale 2019 è estraneo Ila valutazione ai fini dell’ammissione al beneficio – al più può ritenersi integrato un falso innocuo.
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire il limite di reddito per poter essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, fa riferimento a quello risultante dall’ultima dichiarazione; il successivo art. 95 sanziona, per quel che qui interessa, la condotta di colui che nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio rende false dichiarazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante ·ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, relativa al successivo anno d’imposta, pur se il termine non sia ancora decorso; in tal caso, è a quest’ultima dichiarazione in concreto presentata che occorre fare riferimento (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, COGNOME, Rv. 287208 – 01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 287073 – 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286177 – 01). Una siffatta opzione ermeneutica non contrasta con la lettera
della norma, atteso che l’obbligo di indicare il reddito risultante dall’ultima dichiarazione introduce nel procedimento un dato di certezza, al fine di impedire una scelta arbitraria del reddito da parte dell’istante. Orbene, tale dato di certezza non può evidentemente negarsi all’ultima dichiarazione effettivamente presentata, a prescindere dalla scadenza o meno del termine.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all’anno d’imposta 2019, scadeva il 30 novembre 2020, per cui all’atto del deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (04/02/2020) non era ancora decorso e che, dunque, l’ultima dichiarazione cui si deve far riferimento è quella ll’anno d’imposta 2018, presentata nel 2019, a nulla rilevando la mera indicazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2019, in assenza della presentazione della relativa dichiarazione.
GLYPH Le GLYPH considerazioni GLYPH che GLYPH precedono GLYPH impongono GLYPH l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra ‘ .ezione della Corte di appello di Catanzaro, affinché valuti, ai fini della configurabilità del reato contestato, la dichiarazione del reddito presentata dall’imputato con riferimento all’anno di imposta 2018.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra ezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2025.