Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44904 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità de ricorso letta la memoria difensiva, in cui si conclude per l’annullamento del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Trapani in data 8 marzo 2021 aveva affermato la responsabilità penale di NOME in relazione all’art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver dichiarato falsamente, nell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 2 maggio 2019, di aver percepito redditi pari a euro 1.385,71 laddove in realtà i predetti reddit erano stati pari a euro 16.568,27, con l’aggravante di aver ottenuto l’ammissione al beneficio. Con recidiva reiterata e infraquinquennale.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 76, comma 1, e 95 d.P.R. n. 115/2002. La Corte territoriale ha erroneamente confermato il giudizio di responsabilità ritenendo che l’imputato avrebbe dovuto fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017, posto che alla data del 2 maggio 2019 non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2018. L’imputato aveva, invece, fatto riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2018, corrispondenti a quanto dichiarato;
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art.5 cod. pen. in quanto l’imputato, pur essendosi rivolto al difensore per la compilazione della domanda di accesso al beneficio, è caduto in errore scusabile nell’individuazione del reddito a tal fine rilevante.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Il principale argomento speso dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di primo grado è, infatti, il riferimento al fatto che l’ultima dichiarazio rilevante per la individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio a norma dell’art. 76 d.P.R. n.115/2002 sia quella per la quale è maturato, al
momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione. Con tale locuzione, tuttavia, la Corte territoriale intendendo che, per una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 2 maggio 2019, si dovesse fare riferimento ai redditi prodotti dall’imputato o dal suo nucleo familiare nell’anno d imposta 2017; interpretando, in altre parole, il concetto di maturazione dell’obbligo di presentare la dichiarazione come identificativo del termine finale.
1.2. Nel ricorso si afferma che l’istante ha dichiarato i redditi percepit nell’anno solare 2018, laddove gli organi di polizia giudiziaria hanno riportato i redditi percepiti nell’anno 2017, non rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocini secondo l’interpretazione corretta della norma.
La Corte territoriale, laddove ha erroneamente inteso di dover fare riferimento al termine ultimo di scadenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo (Sez. 4, n.15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 – 01; Sez. 4, n.46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953 01), non ha fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi enunciati nel giurisprudenza di legittimità.
Giova precisare che, nel precedente della Sezione Quarta n.21313/2022, in cui si è ribadito il principio secondo il quale per ultima dichiarazione rilevant per la individuazione del reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, debba intendersi quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione, concerneva un caso in cui il giudice di merito non aveva ammesso il richiedente al beneficio ritenendo che il reddito di riferimento fosse quello per il quale fosse scaduto il termine ultimo per la presentazione dei redditi, senza che venisse in rilievo la veridicità o la falsità del dato dichiarato.
3.1. Nel precedente della Sezione Quarta n.15694/2020, in cui è affermato il medesimo principio, si è chiarito quanto sia importante la prossimità cronologica, rispetto al momento di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del dato reddituale indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi la coincidenza fra le indicazioni contenute in quest’ultima e le condizioni reddituali da indicare nella dichiarazione dei redditi per la quale è maturato l’obbligo di presentazione e non la già avvenuta presentazione di essa.
3.2. Nel precedente della Sezione Quarta n.46382/2014, in cui si è affermato il principio secondo il quale «qualora all’epoca della proposizione dell’istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente, ai fini dell’ammissione al beneficio o della verifica
delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all’annualità per quale sia già scaduto detto termine», si era comunque espresso l’ulteriore criterio per cui l’ultima dichiarazione dei redditi potesse essere integrata da alt elementi, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale fosse messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. In tal caso, il fatto era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa sottoposto alla Corte di legittimità un’ipotesi di revoca del benefici inizialmente riconosciuto, senza alcuna considerazione dei mutamenti di reddito sopravvenuti al deposito dell’istanza ma anche senza alcuna disamina della falsità del reddito dichiarato.
Il motivo di ricorso risulta, dunque, fondato rispetto al punto cruciale e decisivo nell’economia della sentenza qui impugnata, concernente l’annualità di riferimento della condotta di falso tipizzata dalla norma incriminatrice. Argomento decisivo, posto che l’art.76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire l’obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall’ultim dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698).
Il giudice di appello ha, infatti, confermato la falsità della dichiarazio riferita all’anno 2017 in violazione del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo la quale per ultima dichiarazione si intende l’annualità per la quale sia già scaduto il dies a quo per la presentazione.
La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio alla luce del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Presi ente