Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 35427  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 24/03/2025 del Presidente della Corte di appello di Cagliari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24/03/2025, il Presidente della Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’opposizione, presentata, nell’interesse di NOME NOME, avverso il decreto con cui, il precedente 08/11/2024, la Corte di appello di Cagliari aveva rigettato la richiesta del predetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di
seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Sostiene segnatamente che, nella decisione impugnata, avrebbe trovato illegittima applicazione il disposto della norma evocata, che, con riguardo ai soggetti condannati, in via definitiva, per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti, atteso che all’opponente, nel giudizio di appello celebratosi in sede di rinvio, erano state concesse le attenuanti generiche, con valutazione delle medesime in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, nell’ordinanza impugnata, si sarebbe fatta illegittima applicazione della norma indicata, che prevede che, nei confronti dei richiedenti, condannati, in via definitiva, per il delitto aggravato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il reddito, ai fini di specie, si presume eccedente i limiti previsti, posto che, nel giudizio di appello celebratosi in sede di rinvio, a COGNOME NOME erano state concesse le attenuanti generiche e le stesse erano state valutate prevalenti sulle riconosciute aggravanti nel giudizio di bilanciamento.
Ritiene il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno.
Ciò perché, come correttamente posto in rilievo dal Presidente della Corte di appello di Cagliari nell’ordinanza impugnata, l’intervenuta concessione dellf ,din -qiruente genericàii: e l’operata comparazione di essi con la riconosciuta aggravante hanno inciso esclusivamente sulla quantificazione della pena da infliggere all’imputato, di cui hanno determinato la mitigazione, fermi restando la ritenuta configurabilità, nei confronti del predetto, del delitto in materia di stupefacenti contestatogli jel’avvenuto riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale egualmente ascrittagli, statuizioni che, in ragione della loro 44 1
sopravvenuta definitività, fanno presumere superata ex lege la soglia reddituale entro cui può essere richiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
D’altro canto, nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza de Suprema Corte allorquando ha individuato i delitti rispetto ai quali la condann costituisce fattore ostativo alla concessione della misura alternativa d detenzione domiciliare, chiarendo, in specie, che «Ai fini dell’ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4-bis legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990)» (così Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Mikovic, Rv. 247723-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistente i vizio denunziato, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spe procedimento.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 30/09/2025