Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il 24/04/1992
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette -te conclusi-efri-~
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 14 novembre 2024 il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesto dall’istante per la difesa nel procedimento penale RG Dib. N.7272/2022. A motivo della decisione il Tribunale rilevava che il ricorrente era gravato da plurimi precedenti penali, tali da poter integrare gli estremi della abitualità reato, e che pertanto era verosimile che egli traesse dalle attività illecite i mezzi per provvedere al proprio sostentamento.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’interesSato, a mezzo del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge. Il ricorso avverso P provvedimento di diniego emesso dal GIP presso il Tribunale di Taranto era stato deciso con sentenza emessa con rito civile, mentre avrebbe dovuto essere deciso dalla Sezione penale, con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo lamenta vizio di violazione di legge, poiché il Tribunale non si era pronunciato sui motivi dedotti con il ricorso, che avevano sottolineato la vetustà dei precedenti penali e l’assenza di valutazione degli altri parametri di cui all’art. 96 DPR 115/2002, ossia le condizioni di vita e la natura delle attività economiche. Con il terzo motivo si duole dell’errato richiamo ai canoni presuntivi previsti dal rito civile e 12 insufficienza dell valutazione dei precedenti penali, senza l’apprezzamento delik tenore di vita e delle attività economiche poste in essere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Deve rilevarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del giudice penale di rigetto di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del provvedimento davanti al presidente del Tribunale o al presidente della Corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l’opposizione avente a oggetto l’ammissione al beneficio è stata trattata da parte del Presidente con il rito civile sommario secondo l’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, norma tuttavia richiamata dall’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 solo riguardo al decreto di pagamento degli onorari del difensore. Questa Corte efinitivamente chiarito, con riferimento al riparto della competenza tra il giudice civile e quello penale in materi di impugnazioni inerenti a provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti, che la competenza a decidere appartièney0 al g udice penale in tutti ·;. ,” i casi in cui l’istanza di ammissione o liquidazione ~sì – un p ocedimento penale, ritenendo invece la competenza del giudice civile per le opposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, restando al giudice penale la cognizione di quelle proposte a norma dell’art. 99 stesso d.P.R.($ez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01).
Venendo al caso in esame, va rilevato che il provvedimento oggetto del presente ricorso, adottato con il rito civile, è stato tempestivamente impugnato e trasmesso alle Sezioni Penali di questa Corte. L’adozione di un diverso rito nella fase d opposizione non ha determinato né decadenze processuali, né violazione del diritto di difesa, né – secondo lo schema del provvedimento cd abnorme – la insuperabile stasi del procedimento. Può dunque applicarsi il generale principio della conservazione degli atti, GLYPH non GLYPH determinandosi GLYPH alcuna GLYPH nullità GLYPH della GLYPH sentenza GLYPH impugnata (Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 284403 GLYPH 01; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01).
Tanto premesso, va rammentato che l ‘ordinanza che decide l’opposizione di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l’appunto quella in esame, può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione.
In ordine alla nozione di violazione di legge, le Sezioni unite, chiamate ad affrontare tema con riferimento all’analoga previsione di cui all’art. 325 cod.proc.pen., comma 1, hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Dunque ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen., comma 3 che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (SU 28-5-2003, n. 25080, COGNOME, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le line argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che, impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di leg differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.
Premesso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il g udice può vagliare
l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettar l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di riso economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 36787 del 08/05/2018, Marotta, Rv. 273423 – 01), nel caso in esame, il ricorrente lamenta, pur deducendo il vizi di cui all’art. 606 lett, b,) c) e d), carenze motivazionali del provvedime impugnato. Ci si duole infatti del mancato esame dei motivi sollevati in sede di ricorso in opposizione e della erronea argomentazione in ordine al diniego della ammissione al beneficio, osservando (pag. 4 del ricorso) che non si era considerata la vetustà dei precedenti penali, il fatto che analoga istanza era stata accolta da altro giudice, che non era argomentato il giudizio sulla sussistenza di redditi illeciti. Viene dunque sostanzialmente dedotto un difetto motivazionale che non è invece riscontrabile nell’ordinanza impugnata, la quale prende in considerazione, analiticamente, i precedenti penali del COGNOME, sottolineando che si tratta, prevalentemente, di reat relativi a detenzione e cessione illecita di stupefacenti e reati contro il patrimoni rilevando anche, per taluni precedenti, la recente data di commissione dell’illecito, nonché i numerosi rinvii a giudizio per reati in materia di stupefacenti e contro patrimonio. L’ordinanza impugnata, dunque, non contiene un generico riferimento ai precedenti penali del richiedente, ma ne fa una disamina completa, argomentando in ordine alla natura dei reati, idonei a generare guadagni di natura illecita, nonché sull recente commissione dei medesimi.
Alla luce di quanto esposto, non è rilevabile il difetto motivazionale dedotto, ‘poich l’apparato argomentativo esposto soddisfa l’obbligo di cui all’art. 125 cod proc. pen.
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 febbraio 2025