Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15460 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PESCARA il 19/09/1987
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le note illustrative depositate dal ricorrente, che ha insistito per l’accoc; limen dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 13/07/2022 dal Tribunale di Pescara con la quale NOME COGNOME COGNOME era stato giudicato responsabile dd reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; commesso per avere, nel procedimento penale n.286(72017.1 pendente di fronte al GIP presso il Tribunale di Pescara, dichiarato un reddito familiare complessivo per l’anno 2016 di C 2.600,00, essendo invece ris Jltato dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza – un reddito di C 18. )65,36, e quindi condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti gene iche ed esclusione della contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusior e ed C 210,00 di multa.
In motivazione, la Corte ha rilevato che – in riferimento alla dichi razione presentata dall’imputato – l’anno da valutare era il 2016, essendo anza di ammissione stata presentata il 10/01/2018, data nella quale non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi rE lativi al 2017; ha rilevato che la cifra indicata nell’autodichiarazione non trovavi alcuna spiegazione o giustificazione, rigettando quindi il motivo di appello inerE:nte alla sussistenza della condotta contestata.
Ha altresì rigettato il motivo con il quale era stata richiesta l’applicazio le dell causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen., in considt razione dell’oggettiva gravità del fatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOMENOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario di impugr lazione, con il quale ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art., 95 del d.P.R. n.115/2002.
Ha dedotto che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del crite -io della prossimità cronologica, in base al quale il dato relativo alla situazione re idituale dovrebbe essere quella più prossima all’epoca di presentazione dell’annmis sione al gratuito patrocinio; ha quindi dedotto che, nel caso di specie, al momer to della presentazione dell’istanza il ricorrente era a conoscenza del dato re idituale relativo al 2017 e che avrebbe, di fatto, consentito l’ammissione al beneficio, atteso che il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale andav, i fissato all’inizio dell’anno solare successivo.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella cale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire note di trattazione scritt,3, nelle quali si è riportata alle argomentazioni contenute nell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In riferimento alla questione di diritto sollevata nel ricorso, va rile,ato che (ricomponendo un contrasto di lettura sull’elemento oggettivo dalla fattispecie, sussistente all’interno di questa Sezione), con Sez. 4, n. 43738 del 06/1 ./2024, COGNOME Rv. 287208 è stato affermato il principio per il quale in tema di pa trocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione, cui si deve fare riferirne ito per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio e>: art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momE:nto del deposito dell’istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvc che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia rr aturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest’uli ima (in senso conforme, in precedenza, Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, COGNOME ;io, Rv. 286177-01; n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260953-01; n. T 10 del 5/2/2010, COGNOME, Rv. 246698-01).
Tale lettura della norma di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è stata p iù volte ribadita e ripresa anche di recente, superando un indirizzo, nelle more seguito in qualche pronuncia, secondo cui l’ultima dichiarazione per la individuazi )ne del reddito rilevante ai presenti fini sarebbe, invece, quella per la quale è mi iturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, arche se materialmente essa non sia stata presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/ ./2020, Cusenza, Rv. 279239) e anche se non sia ancora scaduto il term ne per presentarla.
A sostegno di tale approccio ermeneutico, da un lato, si è richiamata la ratio legis, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più pross ma alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e garantire, dur que, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni redditJali del soggetto; dall’altro, si è utilizzato l’argomento logico per il quale, se il rei: dito indicare fosse quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest’ultima e quello di c:eposito dell’istanza potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetti che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli li fruire
del beneficio, ma che – al momento del deposito dell’istanza e
–
dell’autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius
ne n abbia più diritto al beneficio.
Sul punto, l’esigenza di garantire il principio di prossimità, richiamato dall’opposto orientamento, è espressamente considerata anche da gli( llo che
riconosce spazio e rilevanza pure all’ultima dichiarazione che sii: stata eventualmente presentata in concreto (Sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, E avosio,
in motivazione).
Sotto altro profilo, va pure considerato che il legislatore, inserendo
– iell’art.
76 citato il richiamo all’ultima dichiarazione, ha con tutta evidenza inteso a icorare il parametro reddituale a un dato di certezza e parità nel flusso degli adem )imenti
gravanti sul contribuente, in modo da impedire scelte rimesse all’arbitr o dello stesso istante (Sez. 4, n. 46382 del 2014, COGNOME, cit., in motivazione), pc: sto che
la lettera e la funzione del testo di legge escludono che possa essere richie sta una segnalazione di redditi riferiti a un tempo per il quale non sia ancora rr aturato
l’obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 7710 del 2010, COGNOME, cit., in motiv‹ zione).
Nel caso di specie, quindi, al momento di presentazione dell’istanza l’ultima dichiarazione presentata era quella relativa all’anno solare 2016, mentre comunque – alla data medesima (10/01/2018) – come osservato dal giudice d’appello, non era ancora neanche iniziato il termine per la presentazior e della dichiarazione relativa al 2017; conseguendo da ciò l’infondatezza della de iuzione difensiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen 😮 delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces suali.
Così deciso 1’8 aprilet.025