Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32990 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respin ricorso proposto da NOME avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglian in data 12/2/2019, aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Sta in relazione al procedimento n. SIUS 5234/2021 – TDS Torino.
NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso pe cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 76, comma 4-bis DPR 115/2002, 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per non avere il Tribunale risposto ad alcuna RAGIONE_SOCIALE censure difensive sollevate dall’imputato, ciò comportand inevitabilmente la violazione RAGIONE_SOCIALE regole che presiedono alla motivazione RAGIONE_SOCIALE decisi giurisdizionali, in relazione al necessario vaglio delibativo RAGIONE_SOCIALE questioni devolute con l impugnazione (il richiamo è a Sez. 6, 20.3.2014, n. 13085, rv 259488, nonché a Sez. 4, 12.2.2014, n. 6779, rv. 259316).
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza di Torino avrebbe omesso di valutare i decret ammissione al gratuito patrocinio emessi dagli stessi giudici di Catania che avevano condanNOME l’COGNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen., e che ben conoscevano le sue condiz ed ancora, non avrebbe tenuto conto di una serie di provvedimenti favorevoli, puntualmente elencati, emessi da altri uffici giudiziari, sempre relativi ad ammissioni al gratuito patro così pure, della relazione redatta dalla RAGIONE_SOCIALE del 6 settembre 2016, cui è stata ritenuta cessata l’attività per cui era stata pronunciata l’ultima RAGIONE_SOCIALE condann 45Q) suddetto reato associativo,~ fino all’ormai lontano anno 2004.
Oltre a ciò, ha sottolineato il proficuo reinserimento nel sano contesto sociale, conclam dal conseguimento di lauree in scienze politiche ed in scienze dei servizi giuridici, e dalla prossima laurea in giurisprudenza.
Lamenta inoltre che non è stato adeguatamente considerato che altro ufficio giudiziari (Magistrato di Sorveglianza di Macerata), in analogo procedimento, ha richiamato le note favorevoli della Questura di Siracusa del 4/4/19 e della DNA del 16/4/19.
Ed infine, quanto alla argomentazione secondo cui il richiedente avrebbe omesso di indicare in istanza i propri redditi in modo analitico, dettagliato e completo, ha eccepito che, in assenza di redditi, non si vede cos’altro avrebbe dovuto dichiarare.
Il ricorrente, pertanto, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugNOME.
Il P.G. presso questa Corte Suprema, in data 24 giugno 2024, ha rassegNOME, ex art. 611 cod. proc. pen., le proprie conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, in subiecta materia, è consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002).
Le Sezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nel concetto d violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all’inosservanza di precise norm processuali.
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudiz legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) 606 cod. proc. pen. ( Sez U., n 2 del 28-1-2004, COGNOME).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclus sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di moti apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. p pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez. U.,n. 250 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisi minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinat da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi perta difetti logici della motivazione (Cass. , Sez. 1, 10- 11-1993, Di Giorgio, Rv. 196361).
L’ordinanza impugnata articola le ragioni del rigetto dell’opposizione avvers provvedimento in due argomenti.
Il primo inerisce alla mancata indicazione dei propri redditi in modo analitico, dettagli completo, senza far riferimento all’anno a cui sarebbe riferibile l’assenza di redditi; difet sanabile, trattandosi di un elemento contenutistico dell’istanza medesima, richiesto a pena inammissibilità dall’art.79 DPR 115/02.
Il secondo affronta, sia pur sinteticamente, l’incidenza del contenuto della documentazion prodotta con l’istanza di ammissione, affermandone la complessiva neutralità e l’inidoneità superare la presunzione, alla luce RAGIONE_SOCIALE dettagliate ed aggiornate informazioni di P.G. present atti, comprovanti il mantenimento di legami dell’NOME con il clan da lui capeggiato.
Quanto al primo profilo, come risulta dal provvedimento impugNOME, nell’istanza d ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti, NOME COGNOME je ha attestato ‘genericamente’ di non avere redditi, né diritti reali su immobili, allegando all’istan certificazione ISEE.
L’assenza di riferimento temporale dell’autocertificazione (negativa) sul reddito mancanza di dichiarazione reddituale relativa all’anno per il quale è scaduto il termin presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall’ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenz RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito che giustificano l’intervento dello Stato per assicurare la difesa d abbiente, ai sensi dell’art. 76, comma 1 d.P.R. 115/2002.
L’art. 79 prevede che l’istanza contenga, a pena di inammissibilità “una dichiarazion sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazion del reddito complessivo valutabile a tali fini, determiNOME secondo le modalità indi nell’articolo 76″.
Il riferimento temporale dello stato di impossidenza è requisito imprescindibile pe valutazione di meritevolezza del beneficio, posto che l’autocertificazione è documento co valenza probatoria funzionale al riscontro dei limiti di reddito per l’ammissione al beneficio controllo della veridicità di quanto in essa indicato, avuto riguardo al ‘momento’ in cui l’i viene presentata.
In proposito, va ricordato – -come fa Sez. 4 n.29458 del 30/09/2020, COGNOME, con motivazione che il Collegio ritiene condivisibile – che la necessità di contestualizza temporale dell’autocertificazione è connaturata allo stesso concetto di reddito, legato alla mis temporale dell’entrata economica, alla cui consistenza la disciplina fa corrispondere il sorgere diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Che l’indicazione debba essere esplicita emerge, peraltro, non solo dalla lettera dell’art d.P.R. 115/2002, ma anche dall’art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. cit., laddove si introd “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”, così mantenendo l’obbligo di informazione dell’autorità giudiziaria sulla variaz reddituale, per tutta la durata del procedimento.
Solo a fronte della sussistenza di un’autocertificazione avente i requisiti richiesti dall cit., dunque, il giudice è tenuto a provvedere alla valutazione di meritevolezza, anche facen ricorso, ove necessario, ai poteri conferitigli dall’art 79, comma 3, di chiedere alla p integrare l’istanza con la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato; ma siff potere non si spinge sino ad invitare l’interessato a completare le parti mancanti dell’istan dell’autocertificazione.
Nel caso in esame, come sì è sottolineato nel provvedimento impugNOME, nell’istanza di ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti, NOME COGNOME, ha attesta ‘genericamente di non avere redditi, né diritti reali su immobili.
L’autocertificazione (negativa) sul reddito, priva di riferimenti temporali, ed in mancanz dichiarazione reddituale relativa all’anno per il quale è scaduto il termine di presentazione, r di per sé inammissibile la domanda, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Per tali ragioni, corretta appare la decisione impugnata nell’aver ritenuto l’ist inammissibile.
Le ulteriori censure appaiono, di conseguenza, assorbite e, in ogni caso, esulano da novero RAGIONE_SOCIALE doglianze deducibili in sede di legittimità, inerendo a vizi di motivazion provvedimento impugNOME, mentre – come si è già evidenziato – il ricorso per cassazione ex art.99, comma 4, d. P. R. n. 115/2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge.
L’art. 76, comma 4-bis. D.P.R. 115/2002 prevede una presunzione di superamento di limite di reddito per quei soggetti condannati «con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. del codice penale nonché per i reati commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste d predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE associazioni previste dallo articolo», presunzione, questa, valevole non soltanto in caso di ricorso avverso il rigetto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 99, comma 1, DPR 115/2002, ma anche nell’ipotesi di ricorso avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio ex art. 112, co 2 DPR 115/2002.
Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte Costituziona con sentenza n.139/2010, la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente un’inversione dell’onere dell prova circa l’entità dei redditi. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi hanno ritenuto, infatti, che, se è ver può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma ch l’appartenente ad un’organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa pr sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tutta contrasta con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che dete un’esclusione irrimediabile. L’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contra non elimina, tuttavia, dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che conti dunque, ad implicare un’inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio.
Ne consegue che, come condivisibilmente è stato precisato in un precedente arresto di questa Corte di legittimità, «spetta al soggetto richiedente l’ammissione al patrocinio a sp dello Stato l’onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relat superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R maggio 2002, n. 115 » (così questa Sez. 4, n 5041 del 21/10/2010, dep. il 2011, COGNOME, Rv.
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249563 nella cui motivazione la Corte ha precisato che non sussiste alcun obbligo per il giudi di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso; stesso senso, più recentemente, Sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962).
Nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver evidenziato che in relazione al titolo di di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile (416- bis cod. pen.), ricorre la presunz superamento del reddito di cui all’art. 76, comma 4 bis, d P. R. n. 115 del 2002, ha sottoline che il ricorrente, oltre ai reati associativi, ha altresì commesso numerosi e gravi reati, contro il patrimonio, in molta parte consumati anche in costanza di detenzione, ed ha mantenuto legami con il clan da lui capeggiato, comprovati da plurime, dettagliate ed aggiorna informazioni di P.G. presenti in atti.
L’apparato argomentativo, pertanto, non è –COGNOME‘, carente o affidato a formule di stile, il suo raffronto con altri elementi prospettati dal ricorrente, rientra nella valutazione d sottratta al vaglio di questa Corte.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente n versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in data 11 luglio 2024