Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGE° CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 12/10/2022 il Tribunale di Palmi aveva dichiarato NOME responsabile del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere affermato falsamente, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa al proc. n. 2572/12 RGNR, di aver percepito unitamente al proprio nucleo familiare un reddito, nel corso dell’anno 2018, inferiore a quello previsto quale limite per l’ammissione al beneficio e precisamente un reddito di euro 7.320,00 in modo da ottenere l’adozione in suo favore del decreto di ammissione. Con la recidiva infraquinquennale. Fatto commesso in Palmi il 9 settembre 2020.
NOME COGNOME propone il ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto il giudice di merito ha travisato la prova assumendo a fondamento del provvedimento un risultato di prova che si discosta dalla realtà.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito preso in considerazione i dati esclusivamente temporali relativi alle annualità contributive. Nell’atto d’appello il difensore avev chiesto l’assoluzione in quanto, nel capo di imputazione, si faceva riferimento al reddito relativo all’anno 2018 sebbene l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse stata depositata in cancelleria il 9 settembre 2020, allorché il coniuge dell’istante aveva già presentato la dichiarazione dei redditi di cui al NUMERO_DOCUMENTO, e l’istante aveva indicato il reddito ivi dichiarato. La Corte territoriale, facendo riferimento al tempo in cui era scaduto il termine finale per la presentazione dei redditi, non ha tenuto conto del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, secondo il quale in base al criterio della prossimit cronologica il reddito da certificare è quello riguardante l’annualità per la quale è sorto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento al termine iniziale. La Corte di appello si è limitata a rimescolare gli argomenti della sentenza di primo grado senza considerare che, appurato l’errore commesso dall’istante, che aveva indicato un’annualità diversa da quella corrente, l’istanza avrebbe dovuto essere rigettata. Quando la ricorrente aveva redatto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto far riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge il 17 giugno 2020, attestante un reddito pari a euro 8.908,00 comunque al di sotto della soglia massima di reddito per poter essere ammessi al beneficio.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il giudice di merito ha omesso di motivare le ragioni del diniego di prevalenza delle circostanze generiche senza considerare il comportamento processuale dell’imputata, che ha prestato il consenso ad acquisire l’informativa della polizia giudiziaria, la giovanissima età della stessa la esiguità del danno cagionato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso si esaminano congiuntamente in quanto logicamente connessi. Contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la Corte territoriale ha puntualmente esaminato le doglianze difensive considerando che, anche ove si fosse preso in considerazione il reddito familiare relativo all’anno d’imposta 2019, la dichiarazione si sarebbe dovuta comunque considerare falsa in quanto non corrispondente a tale reddito.
Occorre ricordare che nell’istanza di ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato deve essere indicato il reddito dell’annualità per la quale è scaduto il termine finale di presentazione della dichiarazione dei redditi per cui, in caso di istanza presentata, come nel caso in esame, il 9 settembre 2020, il reddito da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere quello dell’anno d’imposta 2018. In relazione a tale annualità la Guardia di Finanza aveva accertato che il reddito complessivo effettivamente percepito dal nucleo familiare ammontava ad euro 14.097,85, superiore al reddito dichiarato di euro 7.320,00 e anche alla soglia prevista dagli artt. 76, comma 1, 92 d.P.R. n.115/2002.
3.1. A fronte della allegazione difensiva della già avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi del coniuge relativa all’anno d’imposta 2019, la Corte territoriale ha correttamente preso in esame tale dato in ossequio al principio secondo il quale, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dell’annualità precedente, qualora l’istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, è, in tal caso, necessario fare riferimento a quest’ultima (Sez. 4, n.16875 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286177 – 01).
3.2. Gli argomenti sviluppati nei motivi di ricorso in esame tendono, in maniera caotica e comunque parziale, a sovrapporre i dati dichiarati a quelli che si sarebbero dovuti prendere a riferimento senza, tuttavia, considerare che l’affermazione di responsabilità si è fondata sulla disamina di plurimi dati reddituali riferibili tanto al marito convivente quanto alla stessa ricorrente; richiamo ai soli redditi percepiti dal coniuge convivente nell’anno d’imposta 2019 si rivela per tale ragione aspecifico e inidoneo a porre in discussione la correttezza del provvedimento impugnato, nel quale si è invece, confermato quanto accertato dal giudice di primo grado con riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva che i giudici di merito hanno ritenuto congrua una pena non lontana dal minimo edittale negando motivatamente il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce dei precedenti per truffa a carico dell’imputata. E’, peraltro, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle cii -costanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di all’art.133 cod.pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.1411.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 luglio 2024
igliere estensore Il C
Il Presidente