Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7576 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7576 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 04/03/2023 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, comma primo, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Catanzaro, con istanza depositata il 05/09/2018, falsamente dichiarato di essere titolare di un re ddito personale di € 6.000,00, essendo invece risultato -sulla base di successivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza -la sussistenza di un reddito, imputabile al complessivo nucleo familiare, pari a € 18.400,90, superiore a quello previsto pe r l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; reato in relazione al quale il Tribunale procedente lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 310,00 di multa.
In motivazione, la Corte ha esposto che il giudice di primo grado aveva valorizzato gli accertamenti compiuti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in ordine alla misura del reddito reale dell’imputato.
La Corte ha rigettato il motivo di appello tendente a sostenere l’assenza dell’elemento soggettivo derivante dal fatto che il richiedente il beneficio si trovava da anni in stato di detenzione -ritenendo che lo stesso ben potesse essere a conoscenza dei redditi propri e del suo nucleo familiare; ha rilevato che la carenza dell’accertamento del numero effettivo dei componenti del nucleo familiare non fosse circostanza idonea a scriminare la condotta, non essendo neanche stata fornita alcuna prova a discarico sotto tale profilo; rilevando, altresì, che non assumeva rilevanza idonea a escludere l’elemento oggettivo del reato la circostanza che uno degli elementi del nucleo percepisse un sussidio di disoccupazione, contribuendo lo stesso al calcolo del reddito del nucleo familiare.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, ha dedotto ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 76, 92 e 95 del TUSG e il vizio di motivazione in ordine alla nozione di convivenza e composizione del nucleo familiare, con conseguente violazione degli artt. 125, n.3 cod.proc.pen., 111, comma sesto Costituzione e 546, comma primo, cod.proc.pen..
Ha dedotto che i giudici di merito sarebbero incorsi in una violazione di legge nell’applicare la disciplina del cumulo dei redditi familiari senza una valutazione corretta del presupposto della convivenza; ha esposto che, sin dal primo grado di giudizio, la difesa avesse rappresentato che, al momento della presentazione dell’istanza, l’imputato si trovava da anni in stato di detenzione, elemento tale da determinare l’interruzione del rapporto di convivenza con il proprio nucleo familiare, rendendo inapplicabile il meccanismo di sommatoria previsto dalla legge, con la conseguenza che erroneamente era stato computato nel calcolo il reddito di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.95 del TUSG e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, con violazione degli artt. 125, n.3 cod.proc.pen., 111, comma sesto Costituzione e 546, comma primo, lett.e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di valutare la sussistenza dell’elemento psicologico; sottolineava che, nei giudizi di merito, la difesa aveva dedotto che una parte del reddito familiare accertato derivava dal sussidio di disoccupaz ione percepito dalla COGNOME, ovvero a un’entrata che nella percezione comune e data la sua natura assistenziale -poteva essere
ritenuto come non rientrante nell’oggetto della dichiarazione, con conseguente sussistenza di un errore scusabile.
Con il terzo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. -la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa valutazione della composizione del nucleo familiare, con violazione degli artt. 125, n.3 cod.proc.pen., 111, comma sesto Costituzione e 546, comma primo, lett.e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esprimersi sul motivo di appello con il quale era stato dedotto che l’accertamento dell’effettiva composizione del nucleo familiare potesse non coincidere con la situazione di convivenza di fatto, anche in relazione alla circostanza che i conviventi fossero di etnia Rom.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente ha dedotto che, in considerazione del suo stato di detenzione durante l’anno di imposta in considerazione, sarebbe venuto meno il suo stato di convivenza con gli altri componenti del proprio nucleo familiare, con conseguente assenza di un obbligo dichiarativo dei redditi dei medesimi.
La deduzione è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285343; Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 263153).
Il secondo motivo, attinente alla dedotta carenza dell’elemento psicologico, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito, va premesso che costituisce principio consolidato quello per cui le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 TUSG, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192).
Peraltro, la deduzione difensiva si è appuntata sulla dedotta ignoranza della natura di reddito assoggettato a dichiarazione in ordine all’indennità di disoccupazione percepita da una dei componenti del nucleo familiare; ricordando, sotto tale profilo, che deve tenersi conto -in relazione all’art.76, comma 3, TUSG -anche «dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva», tra i quali rientrano le indennità erogate per lo stato di disoccupazione (Sez. 4, n. 34864 del 16/03/2017, Donato, Rv. 270753; Sez. 3, n. 25194 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 250960).
Ne consegue che l’errore dedotto dal ricorrente non può essere ricondotto al genus dell’errore su legge extrapenale, in riferimento all’art.47, comma 3, cod.pen., in quanto l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio verte su un elemento della fattispecie penalistica prevista dall’art.95 del TUSG, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Baccini, Rv. 282560; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).
Il terzo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già spiegata di fronte al giudice di appello ma intrinsecamente generica.
Difatti, il ricorrente ha ribadito la doglianza in base alla quale gli uffici della Guardia di Finanza non avrebbero effettuato idonei accertamenti intesi a verificare la consistenza effettiva del nucleo familiare; senza però specificare, già in tale sede, quale dei redditi imputabili ai dedotti conviventi avrebbero dovuto essere esclusi dal conteggio del reddito complessivo del nucleo familiare.
Va quindi richiamato il principio -applicabile sicuramente al caso di specie -in base al quale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME