Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7227 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO quale difensore di NOME (CODICE_FISCALE) nato in LIBANO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del TRIBUNALE di Ascoli Piceno
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME propone ricorso avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno di rigetto dell’ opposizione avverso il provvedimento, emesso dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva a sua volta respinto l’istanza volta all’ottenimento del patrocinio a spese dello stato .
A sostegno del ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 94 DPR n. 115/2002. L’istante aveva formulato, in uno con la domanda di ammissione al patrocinio, una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale ed aveva contestualmente chiesto un termine per l’integrazione della documentazione prodotta, onde depositare la richiesta inoltrata alla autorità consolare. Il GIP aveva dichiarato inammissibil e l’istanza rilevando, erroneamente, che il ricorrente non aveva prodotto alcuna autocertificazione né aveva allegato l’ impossibilità di ottenere, da parte della autorità consolare, la documentazione relativa ai redditi percepiti nel paese di origine. In sede di opposizione, invece, il Presidente del Tribunale aveva concesso un termine per il deposito di ulteriore documentazione integrativa. Ciononostante, decidendo in merito all’opposizione, aveva poi ritenuto che l’ originaria istanza fosse inammissibile per la mancata presentazione della documentazione prevista dalla legge , non tenendo conto dell’autocertificazione reddituale formulata e della successiva integrazione documentale prodotta nel termine concesso, così violando le previsioni normative sopra citate.
Il AVV_NOTAIO generale, nella persona di NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso, in quanto presentato da un difensore privo di procura speciale.
AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica, rilevando che, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difensore nel processo penale è legittimato a impugnare i provvedimenti diniego alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va ribadito il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio ( Sez.4, n.13230 del 27/1/2022, Rv. 283018-01). Si è al riguardo osservato che il richiamo presente nell’art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto della natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Ne
consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME).
Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell’opposizione considerando che l’istante, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, non aveva adempiuto all’obbligo contemplato dall’art. 94 DPR n.115/2002, che prevede che ‘ in caso di impossibilità di produrre la documentazione reddituale di cui all’art. 79, comma 3 ( ossia la documentazione reddituale richiesta alla autorità consolare del paese di origine) questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitu tiva di certificazione da parte dell’interessato’ . Il giudice di merito ha quindi rilevato che l’istante non aveva documentato il tentativo di mettersi in contatto con l’autorità consolare del paese di origine e non aveva neppure prodotto l’autocertificazio ne. Tanto premesso, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente ha allegato e debitamente trascritto, nel corpo del ricorso, il contenuto dell’originaria istanza depositata al Gip procedente per la convalida dell’arresto : detta istanza contiene, testualmente, la dichiarazione, valevole come sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR n.445 del 2000, che ‘ il reddito prodotto nel 2023 ammonta a 8.000 euro e che la famiglia anagrafica in Italia è composta solo dal sottoscritto’. Sempre nel corpo dell’istanza è contenuta una esplicita richiesta di ‘un termine di due mesi per l’integrazione dei documenti che dovessero essergli richiesti ex art. 79, comma 3, DPR n.115/2002 ‘ . Risulta pertanto che l’autocertificazione era stata prodotta unitamente all’istanza di ammissione al beneficio e che, secondo quanto emerge da ll’istanza riprodotta e allegata al ricorso, era stato anche richiesto un termine per il deposito di ulteriore documentazione, poi effettivamente concesso nella fase di opposizione proposta ex art. 99 DPR n.115/2002.
Questa Corte di legittimità ha chiarito che la lettera della legge (artt. 79, comma 2 e 94, comma 2, d.P.R. n.115/2002) impone la presentazione della certificazione consolare unitamente all’istanza di ammissione al patrocinio o, se ciò risulti impossibile, la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Pertanto , se viene prodotta l’autocertificazione, la discrezionalità rimessa al giudice inerisce soltanto alla valutazione dell’impossibilità di ottenere la certificazione consolare in un termine utile alla presentazione dell’istanza, che deve modularsi in relazione all’urgenza della difesa, non essendo possibile far ricadere sull’interessato i tempi della risposta consolare nel caso in cui l’attesa, non determinabile, si prolunghi per un durata incompatibile con le esigenze difensive dell’interessato. Il presupposto della “impossibilità” a produrre la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell’ammissione al beneficio dell’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea, deve quindi intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l’allegazione a corredo dell’istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell’autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l’urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa (Sez. 4 – n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 -01; Sez. 4 – n. 8304 del 26/11/2024, Rv. 287548 -01). In proposito anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.157 del 2021 (che ha esteso al giudizio civile e amministrativo la facoltà di presentare l’autocertificazione in caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare) ha testualmente affermato c ome ‘ contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. una previsione, come quella della norma censurata, che fa gravare sull’istante il rischio della impossibilità di produrre una specifica prova documentale richiesta per ottenere il godimento del patrocinio a spese dello Stato; essa, infatti, impedisce – a chi è in una condizione di non abbienza – l’effettività dell’accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale ‘ , sottolineando, pertanto, la rilevanza, nel sistema delle garanzie della Carta fondamentale, della effettività del diritto di difesa dei non abbienti. Ancora, si è affermato che il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto . Si è infatti considerato che il procedimento oppositivo non è regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina propria del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l’acquisizione in un momento successivo ( Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022, Rv. 283215; Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Rv. 272180).
Nel caso in esame si verte in una fattispecie di convalida dell’arresto , ove è palese l’urgenza delle esigenze difensive ; risulta che sia stata prodotta l’autocertificazione reddituale nonché che sia stato richiesto e poi concesso, nella fase di opposizione, un termine per l’integrazione della documentazione presentata in uno con l’istanza di ammissione ( in proposito, il ricorrente ha dedotto di aver depositato la richiesta inoltrata all’autorità consolare). Di ciò non ha tenuto conto il provvedimento impugnato, che non ha valutato la documentazione citata né ha tenuto conto dei principi sopra illustrati.
Alla luce di quanto esposto, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame da parte del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno per quanto di competenza.
Così è deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME