Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a STRONGOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, previa esclusione della contestata aggravante, aveva rideterminato la pena.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, COGNOME NOME, nel presentare l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato, ometteva di indicare i diritti reali immobiliari riferibili a sé stesso e alla moglie COGNOME NOME nonché il reddito di lavoro percepito dal figlio COGNOME NOME, indicato nella stessa istanza come con lui convivente.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale (in relazione all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115) e vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché mancante o manifestamente illogica.
Secondo il ricorrente » giudici di merito hanno erroneamente attribuito valore al solo dato formale derivante dagli accertamenti della Guardia di finanza, senza verificare se il rapporto di convivenza con il figlio fosse effettivo al momento dell presentazione dell’istanza, a fronte di una certificazione anagrafica di diverso tenore (in quanto già nel 2008 il figlio del ricorrente aveva trasferito altrove la s residenza – p. 3 ricorso).
D’altra parte, il ricorrente si è limitato ad indicare i componenti della famigli anagrafica e, nel momento in cui ha dovuto indicare i redditi presentando la domanda, ha escluso quelli del figlio, proprio perché non più convivente.
Quanto invece ai diritti reali immobiliari, dagli accertamenti è emerso che la moglie del ricorrente è titolare della quota di 1/9 del diritto di nuda proprietà, un immobile abitato dalla suoceralche a sua volta ne vanta, invece, il diritto di usufrutto.
Ma poiché è l’usufruttuario (e non il nudo proprietario) che percepisce i frutti eventualmente prodotti dall’immobile, COGNOME NOME aveva correttamente dichiarato di non essere titolare di diritti su beni immobili dai quali potesse trar alcun reddito.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, anche sotto forma di vizio della motivazione.
Secondo il ricorrente / i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato in ordine all’elemento soggettivo del reato, il quale, specialmente nei casi di effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio, deve essere rigorosamente provato, onde escludere che la falsità od omissione sia, in realtà, frutto di mera disattenzione e non di un atteggiamento cosciente e volontario.
Ciò anche in considerazione del fatto che il cumulo dei redditi (anche quelli non dichiarati) non avrebbe comportato il superamento della soglia di ammissione al beneficio.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione, non avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al superamento della soglia del ragionevole dubbio circa la responsabilità del ricorrente; ciò era tanto più necessario ove si considerino le peculiarità della fattispecie concreta (mancato superamento della soglia di ammissione; omessa dichiarazione di diritti reali improduttivi di reddito; omessa indicazione del reddit percepito da un familiare non più convivente).
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sebbene oggetto di specifico motivo d’appello.
È mancata sul punto quella valutazione complessiva degli indicatori riguardanti le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, e la non abitualità del comportamento (essendo il ricorrente incensurato).
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritte le parti hann formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei limiti che 4i kanno esponendo, è fondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, COGNOME, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145 – 01).
Ciò posto, i giudici di merito hanno evidenziato come, a fronte delle risultanze anagrafiche (da cui si evince che a partire dal 12 gennaio 2018 il ricorrente, ma non il figlio, cambiò residenza), il COGNOME ebbe a dichiarare la effettiv composizione della sua famiglia, specificando che il figlio NOME risultava disoccupato, mentre invece aveva percepito, nell’anno di riferimento, l’importo di euro 3.787,50 quale reddito da lavoro autonomo.
Come si afferma anche in ricorso (p. 10), ciò che conta non è il dato formale risultante dalle certificazioni anagrafiche, ma quello della effettiva convivenza.
Ma / anche a voler sostenere che la convivenza era di fatto cessata al momento di presentazione della domanda, ciò non esime dal dover dichiarare i redditi eventualmente percepiti nel periodo di riferimento.
Sul punto va richiamato un pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio aderisce, secondo il quale ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell’anno di riferimento cessi il rapporto d convivenza, non può essere computato per l’intero dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276673 – 01; conf., Sez. 4, n. 43527 del 4/05/2017, Palumbo, non mass.).
Esiste infatti una innegabile correlazione, logica prima ancora che normativa, tra la effettiva convivenza e la contribuzione al sostentamento del nucleo familiare.
In questa prospettiva, i redditi percepiti dopo il venir meno della convivenza non potranno concorrere a determinare il reddito complessivo valutabile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nella istanza vanno quindi indicati anche i redditi dei familiari la cui convivenza, durante l’anno di riferimento, sia venuta meno, fermo restando la rilevanza dei soli redditi percepiti fino a quel momento.
Occorrerà a tal fine fare riferimento alla situazione emergente dall’ultima dichiarazione, ovvero a quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione, sommando i redditi dei conviventi, secondo quanto si evince dalla lettura dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare dal riferimento, contenuto nel comma 2, ai “redditi conseguiti nel medesimo periodo” da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Non è quindi pertinente l’argomento del COGNOME secondo il quale la condizione di convivenza deve essere valutata al momento della domanda, nel TARGA_VEICOLO caso in cui il reddito non dichiarato GLYPH interamente percepito nell’anno di riferimento.
Quanto ai diritti reali immobiliari, va intanto messo in evidenza che le omissioni hanno riguardato anche la titolarità, in capo allo stesso ricorrente, di due
unità immobiliari e 5 terreni, del cui esproprio, riferito dal ricorrente durante il esame, non è emersa alcuna prova (pp. 4 e 5 sentenza di primo grado).
Queste conclusioni non sono contestate con i motivi di ricorso.
In ordine alla nuda proprietà vantata dalla moglie del ricorrente, è sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti), con il quale il ricorrente non si confronta.
Le Sezioni unite hanno affermato che i diritti reali su immobili devono essere dichiarati, non solo se fonti attuali (ad es. usufrutto), ma anche solo potenziali d reddito (ad es. nuda proprietà), perciò suscettibili di variazioni da comunicare per effetto dell’impegno assunto nell’istanza (conf., Sez. 4, n. 25070 del 08/06/2021, COGNOME, non mass.).
Infine, ancora di recente, è stato ribadito che integra il delitto di cui all’ 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716).
1.2. Il secondo motivo, riguardante l’elemento psicologico del reato, è fondato.
1 11 1-(iL, ét Costituisce ius receptum GLYPH secondo cui l’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non impedisca l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192 – 01; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, COGNOME, Rv. 271949).
La norma incriminatrice, infatti, punisce espressamente «la falsità o le omissioni» e l’elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall’idoneità della falsità o dell’omissione a determinare l’ammissione al beneficio, tanto che quest’ultima costituisce circostanza aggravante del reato.
Spetta quindi al giudice di merito procedere ad una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del dolo, che non può essere ritenuto in “re ipsa”, ovvero risolversi nella constatazione dell’esistenza oggettiva della falsità.
Nell’ambito di questa verifica l’inidoneità del falso a determinare effetti favorevoli al dichiarante può rappresentare segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo.
Nella specie, a fronte della specifica doglianza contenuta nell’appello, la Corte territoriale (pp. 4 e ss.) ha sostanzialmente rinviato alle valutazioni svolte da Tribunale, facendole proprie.
Dalla valutazione congiunta delle decisioni si desume quindi che i giudici di merito, trascurando la prospettazione difensiva, hanno fondato l’accertamento dell’elemento soggettivo sugli elementi rivelatori dell’esistenza oggettiva della falsità (p. 6 sentenza di primo grado).
E’ dunque mancata una rigorosa indagine sulla sussistenza del dolo, ancor più necessaria ove si consideri l’irrilevanza del falso documentale colposo.
Indagine che nelle ipotesi in cui non é di immediata evidenza l’utilità che sostiene l’azione od omissione tipica, richiede una compiuta analisi di tutte le circostanze di fatto (così, in motivazione, Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192 – 01), al fine di escludere che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da negligenza,
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che si atterrà ai principi dianzi indicati.
2.1. Restano assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra $ezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Così deciso il 17 settembre 2024.