Patente Falsa: Inammissibile il Ricorso se si Crea un Pericolo Stradale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso relativo all’uso di una patente falsa, confermando la condanna per un imputato e dichiarando il suo ricorso inammissibile. La decisione offre importanti chiarimenti sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la condotta genera un grave pericolo per la sicurezza pubblica, come nel caso della circolazione stradale senza aver superato i necessari esami di guida.
I Fatti del Caso
Un cittadino era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Livorno sia in appello dalla Corte di Appello di Firenze per i reati di falsità materiale commessa da privato in certificati e uso di atto falso, previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso e aveva utilizzato una patente di guida contraffatta.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la patente falsa
La difesa dell’imputato si è articolata su due punti fondamentali, entrambi volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un proscioglimento.
Primo Motivo: L’ipotesi della truffa subita
L’imputato ha sostenuto un vizio di motivazione e un’errata valutazione delle prove. A suo dire, non vi era prova del suo concorso nel reato di falsificazione. Egli si è difeso affermando di essere stato a sua volta vittima di una truffa da parte di personale di una scuola guida. Sosteneva di aver fornito in buona fede la propria fotografia e i dati anagrafici, credendo di ottenere un documento legittimo. Tuttavia, questa tesi non è stata ritenuta credibile, in quanto non spiegava come potesse ritenere, sempre in buona fede, di ricevere un documento a cui non aveva diritto non avendo superato gli esami previsti.
Secondo Motivo: La richiesta di particolare tenuità del fatto
In subordine, la difesa ha richiesto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Si sosteneva che la condotta, nel complesso, fosse di lieve entità e quindi non meritevole di sanzione penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni difensive.
In merito al primo motivo, i giudici hanno qualificato la tesi della truffa come una ‘vaga ipotesi alternativa priva di qualsiasi supporto probatorio’. La Corte ha evidenziato la contraddizione logica nel sostenere la buona fede pur avendo ottenuto un documento che l’imputato sapeva di non poter legittimamente ricevere.
Riguardo al secondo motivo sulla patente falsa, la Cassazione ha ritenuto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. del pari infondata. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Tra queste, assumono rilievo le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, sottolineando come l’utilizzo di una patente falsa da parte di chi non ha superato gli esami di abilitazione costituisca una fonte di grave pericolo per la circolazione stradale. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere la particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si pone in linea con un orientamento consolidato che valorizza la tutela della sicurezza pubblica. L’ordinanza stabilisce un principio chiaro: la gravità di una condotta non si misura solo dal danno effettivamente prodotto, ma anche dal pericolo che essa crea. Mettersi alla guida senza aver dimostrato, tramite il superamento degli esami, di possedere le competenze necessarie, rappresenta un rischio inaccettabile per l’incolumità altrui. Pertanto, l’uso di una patente falsa non può essere derubricato a fatto di lieve entità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
È possibile essere considerati in buona fede se si ottiene una patente falsa da una scuola guida?
Secondo la Corte, è difficile sostenere la buona fede, poiché la persona dovrebbe essere consapevole di non avere diritto a un documento ufficiale senza aver superato gli esami richiesti dalla legge.
L’uso di una patente falsa può essere considerato un reato di ‘particolare tenuità’?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo di una patente falsa da parte di chi non ha superato gli esami di guida crea un grave pericolo per la circolazione stradale, escludendo così la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11847 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME MOSTAFA EL COGNOME ( CUI 03XNNFO ) nato il 15/04/1978
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39048/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale l’imputato veniva condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio di motivazione per assenza degli elementi costitutivi del reato e un’errata valutazione degli elementi di prova raccolta – è manifestamente infondato poiché contesta il concorso nel reato – attuato fornendo la propria fotografia e le proprie generalità a chi ha formato il documento falso sulla scorta di una pretesa, quanto vaga ipotesi alternativa priva di qualsiasi supporto probatorio, vale a dire quella di essere stato truffato in buona fede da personale di una scuola guida; senza tenere conto del fatto che questa impostazione non spiegherebbe come il prevenuto potesse essere in buona fede, pur avendo ottenuto un documento che non era legittimato a ricevere.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui si rileva vizio di motivazione e violazione di legge in merito al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto – è del pari manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilit per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla t richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Più nel dettaglio, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al fatto che l’utilizzo della patente fa da parte di chi, come il prevenuto, non abbia superato gli esami per ottenerne il valido rilascio è fonte di un grave pericolo per la circolazione stradale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore
Il Presidente