Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6386 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari confermato la decisione del Tribunale di Tempio Pausania che, all’esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 489 cod. pen. ( capo A), per avere fatto uso, in occasione di un controllo RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, mentre era alla gui un autocarro, di un permesso di guida internazionale rilasciato dallo Stato del Marocco, at risultato falso. L’aveva invece assolto dal delitto sub B) dell’imputazione ( artt. 81 e 648 pen.) per difetto della condizione di cui all’art. 10 cod. pen.
Ha proposto ricorso l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato COGNOME, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 285 del 1992 relazione all’art. 489 cod. pen. per non avere ravvisato la Corte di appello il c.d. falso in stante l’inidoneità del documento a integrare l’offesa giuridica in quanto non valido sul terr italiano sia sotto il profilo della legittimazione alla guida che ai fini della identifica persona.
2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità d cui all’art. 131 bis cod. pen., sussistendone i presupposti di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, la Corte di appello si è determinata coerentemente al principio diritto affermato dal recente approdo RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Sez. U n. 12064 del 24/11/2022 Ud. (dep. 22/03/2023), ED COGNOME HASSAN, Rv. 284210), a tenore del quale la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Union europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pe anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.
1.1. Quanto al carattere grossolano della contraffazione – frutto dall’azione ( non accidenta di sostanze solventi che avevano prodotto aloni in corrispondenza dei timbri a umido, rendendo illeggibile la data di scadenza del documento – esso è stato correttamente escluso dalla sentenz impugnata attraverso il puntuale richiamo al consolidato canore ermeneutico di questa Corte. S afferma, infatti, che, in tema di offensività dei reati di falso, la verifica in ordine all della condotta concreta a incidere sull’integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire, n di specie, sull’efficacia probatoria del documento, in relazione all’aspettativa soci corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta, alla l dell’art. 49 comma 2 cod.pen. – quale norma che governa la materia de qua con riferimento « al significato e al valore dell’atto di cui si tratta » non con riguardo «all’effettiva rea di un inganno che non è elemento della fattispecie » ( Sez. 5 n. 9934 del 22/10/1993, Amalf Rv. 196439; Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, COGNOME, Rv. 194322 ), poiché trattasi di reato pericolo ( Sez. 5 , 11/12/1970, Seminara, non massirnata) , nel senso che la valutazione dell
inidoneità assoluta all’azione, che dà luogo al reato impossibile, deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene po indipendentemente dai risultati, e non ex post ( Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, COGNOME, Rv. 194322; conf. Sez. 2 n. 36631 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 257063). Si dice, infatti, che l’a 49 comma 2 cod.pen. è applicabile se, nel concreto contesto della condotta, l’attestazion incriminata abbia assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamente la realtà, no essendo sufficiente che i controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell’ing quindi il nocumento della pubblica fede, a cui la falsa rappresentazione dei fatti tendeva ( 5 . 9934 del 22/10/1993, Amalfi, Rv. 196439). La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile “ictu ocu/i”, ovvero dalla mera disamina dell’atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, n straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 de 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, COGNOME, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094; ), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inido dell’azione, occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell’atto sia tale da escludere non solo la probabi ma la stessa possibilità dell’inganno ( Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165; S 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ()culi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza da non potere ingannare nessuno). All’evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolani è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione che, in quanto immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, non è censurabile in questa sede, facendo leva sulla necessità accertamenti specifici in merito, e sulla circostanza, che, in ogni caso, per la peculiarit alterazione, concentrata solo sulla data di scadenza del documento, di essa poteva accorgersi solo il personale di polizia aduso al confronto con il materiale identifica1:ivo in esame, ment indici sintomatici della contraffazione non erano immediatamente percepibili “secondo il parametro di idoneità offensiva del soggetto medio che deve guidare anche la verifica d svolgersi ai sensi del citato art. 49 cod. pen.” Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Parimenti infondato il secondo motivo, che non si confronta con la motivazione della senten impugnata, la quale ha fatto riferimento – per negare la lieve entità del fatto – sia alla del documento, la patente di guida, appunto, che possiede un doppio valore legale, essendo efficace sia ai fini della identificazione della persona che ai fini della conduzione dei v strada – che alla circostanza di essere stato trovato proprio alla guida cli un automezzo, oltr al tipo di alterazioni realizzate sul documento, ritenute sintomatiche di inclinazione a delin così da escludere, dunque, del tutto ragionevolmente, la tenuità dell’aggressione al be
giuridico. Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata sfugge per la intrinseca razionalità che la pervade, alle censure difensive e supera il vaglio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 Il Consigliere estensore