Patente Falsa Extra UE: Reato Anche se Invalida per Guidare in Italia
L’utilizzo di una patente falsa è una questione che periodicamente torna all’attenzione delle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione su un caso specifico: la contraffazione di una patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea. La Suprema Corte ha confermato che tale condotta integra un reato, anche qualora il documento non soddisfi le condizioni per essere considerato valido per la circolazione in Italia. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: La Condanna per Patente Falsa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte di Appello di Brescia per i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati (art. 477 c.p.) e uso di atto falso (art. 482 c.p.). L’imputato era stato trovato in possesso di una patente di guida contraffatta, rilasciata da un paese non facente parte né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti: l’insussistenza del reato e, in subordine, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna dell’imputato, ma lo obbliga anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su principi giuridici consolidati e sulla genericità delle argomentazioni difensive.
Le Motivazioni: Perché la Patente Falsa è Reato
La Corte ha smontato le tesi difensive con argomentazioni precise, fondate su un importante precedente delle Sezioni Unite.
Il Principio delle Sezioni Unite
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 12064 del 2023). Secondo questo autorevole precedente, ‘la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale’.
In altre parole, il reato sussiste perché la patente, anche se non valida per guidare in Italia, è un documento che attesta un’autorizzazione amministrativa e la sua falsificazione lede la fiducia pubblica nella genuinità dei certificati. L’offesa al bene giuridico protetto (la fede pubblica) si concretizza con la sola contraffazione o l’uso del documento falso, a prescindere dalla sua efficacia pratica per la guida.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La Cassazione ha inoltre etichettato come ‘del tutto generiche’ le censure mosse dall’imputato sia riguardo all’offensività del fatto, sia riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa non ha fornito elementi specifici per dimostrare che il fatto fosse di particolare tenuità, limitandosi a un’allegazione priva di concretezza. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi ritenuta ‘evidente’, giustificando la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per colpa nell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso. Chiunque venga trovato in possesso o faccia uso di una patente falsa proveniente da un paese extra-UE commette reato, anche se quel documento, per legge, non lo abiliterebbe comunque a guidare in Italia. La decisione sottolinea che l’oggetto della tutela penale è la fede pubblica, ovvero la fiducia che i cittadini ripongono nell’autenticità di documenti come le patenti di guida. La validità formale o sostanziale del documento ai fini della circolazione stradale diventa, in quest’ottica, un elemento secondario.
È reato usare una patente falsa di un paese non appartenente all’Unione Europea in Italia?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la contraffazione non grossolana e l’uso di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra-UE integrano i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale.
Il fatto che la patente falsa non sia valida per guidare in Italia cambia qualcosa ai fini del reato?
No, non cambia nulla. La Corte ha stabilito che il reato sussiste indipendentemente dal fatto che ricorrano o meno le condizioni di validità del documento per la guida sul territorio nazionale, poiché il bene giuridico leso è la fede pubblica.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso:
in relazione alla sussistenza del reato è manifestamente infondato, in quanto «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022 – dep. 2023, NOME COGNOME, Rv. 284210 – 01); e nel resto contiene censure del tutto generiche in ordine all’offensività del fatto;
in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ari131-bis cod. pen., parimenti contiene allegazione prive di specificità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.