Patente Falsa Extra-UE: Reato Indipendentemente dalla Validità per la Circolazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4743 del 2024, ha affrontato un caso relativo al reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati, specificamente in relazione a una patente falsa emessa da uno Stato non appartenente all’Unione Europea. La pronuncia ribadisce un principio di diritto di fondamentale importanza, già consolidato dalle Sezioni Unite, chiarendo i confini della responsabilità penale in questi casi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito per il reato previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputazione riguardava la detenzione e l’uso di una patente di guida contraffatta, rilasciata da uno Stato estero non facente parte né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo. La difesa del ricorrente sosteneva che, non essendo il documento valido per la guida sul territorio nazionale secondo le norme del Codice della Strada (artt. 135 e 136), la sua contraffazione non potesse integrare il reato contestato. La Corte di Appello di Milano aveva già respinto questa tesi, confermando la condanna.
La Decisione sulla Patente Falsa e il Principio delle Sezioni Unite
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato e generico”. Il fulcro della decisione risiede nel richiamo a una precedente e fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 12064 del 2023). Secondo questo autorevole precedente, il reato di falso in certificato sussiste anche quando la contraffazione riguarda una patente di guida straniera (extra-UE) che non soddisfa le condizioni di validità per la circolazione in Italia.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il bene giuridico tutelato dalle norme sul falso non è la validità del documento ai fini specifici della circolazione stradale, ma la fede pubblica, ovvero la fiducia che la collettività ripone nell’autenticità di documenti come le patenti di guida. La contraffazione, se non “grossolana” (cioè palesemente riconoscibile), è idonea a ledere questa fiducia, indipendentemente dal fatto che il documento possa essere effettivamente utilizzato per guidare in un determinato contesto territoriale. L’appello presentato dal ricorrente si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado, senza confrontarsi con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Questa condotta ha portato la Corte a giudicare gli asserti difensivi come “apodittici”, ovvero privi di un’argomentazione valida a sostegno.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla “evidente inammissibilità dell’impugnazione”, sottolineando la colpa del ricorrente nel presentare un ricorso privo di fondamento. La decisione rafforza un principio cruciale: la falsificazione di un documento ufficiale è un reato contro la fede pubblica e la sua punibilità non dipende dalla sua efficacia pratica per un uso specifico, come la guida. La protezione della fiducia nei documenti prevale sulle formalità relative alla loro validità per la circolazione.
Contraffare una patente di guida di un Paese extra UE è reato in Italia?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la contraffazione non grossolana di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 del codice penale.
Il reato sussiste anche se la patente falsa non è valida per guidare sul territorio nazionale?
Sì, il reato sussiste anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come stabilito dagli artt. 135 e 136 del codice della strada. La norma tutela la fede pubblica, indipendentemente dall’efficacia del documento per la circolazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione ritenuto palesemente infondato?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione temeraria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Mil ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 482 cod, pen. in relazione cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è ritenuto è manifestamente infondato e gen quanto: come correttamente argomentato dalla Corte territoriale in conf all’insegnamento delle Sezioni Unite, «la contraffazione non grossolana della patente rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio ec europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ri condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez. U, n. 12064 del 24/ dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210 – 01); e l’impugnazione ha reiterato le allegazi prospettate con l’atto di appello, disattese in forza del riferito principio di dirit dal dilungarsi per rimarcare l’apoditticità degli asserti difensivi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ricorrente ex art. 616 cod. proc, pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faílla, Rv. 26 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente