Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 14/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 marzo 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in data 25 novembre 2019 con la quale NOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi e giorni 20 di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dall’art. 489 cod. pen. in relazione all’art. 477 cod. pen. per avere, quale conducente di un autoveicolo, fatto uso di una patente di guida nigeriana a lui intestata, risultata falsa perchè contraffatta; fatto accertato in Bologna il 14 gennaio 2016. Con lo stesso provvedimento era stata, altresì, dichiarata la falsità della patente in sequestro, disponendosi la relativa confisca.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 552 cod. proc. pen. e 111 Cost. in relazione alla mancata notifica all’imputato in lingua inglese del decreto penale di condanna nonché dei decreti di citazione a giudizio di primo e secondo grado e all’assunzione delle dichiarazioni dell’indagato in violazione dell’art. 64 cod. proc. pen. NOME non avrebbe avuto conoscenza del processo, atteso che non gli sarebbero mai stati notificati gli atti di citazione a giudizio in lingua inglese, ovvero nella lingua da lui parlata, secondo quanto emergerebbe dal verbale di identificazione e di elezione di domicilio, redatto dai Carabinieri di Budrio in lingua inglese per la mancata conoscenza dell’italiano. Inoltre, all’imputato non sarebbe stato notificato il decreto penale di condanna, nonostante la regolare elezione di domicilio presso la sua residenza in INDIRIZZO, INDIRIZZO; e non essendovi stato un contatto con il difensore, egli non avrebbe avuto conoscenza del processo. Sotto altro profilo, le relazioni dei Carabinieri indicherebbero circostanze riferite dall’indagato senza averlo avvisato della facoltà di non rispondere, in violazione degli artt. 64 e 350, comma 7, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 601, commi 3 e 5, 184, comma 3 e 429 cod. proc. pen., nonché 24 e 111 Cost., con intervenuta prescrizione dal reato. Dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di appello redatto in inglese deriverebbe la nullità della sentenza di secondo grado. E dal momento che i fatti sarebbero stati commessi in data 14 gennaio 2016, la prescrizione sarebbe maturata in data 14 gennaio 2023.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 49 cod. pen., dell’art. 4, Cedu, prot. 7, dell’art. 50, Carta diritti UE e dell’art. 15 pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’efficacia pubblicistica della patente nigeriana, non essendo provvedimento che autorizza alla guida in Italia. Il documento mostrato agli operanti sarebbe stato grossolanamente falso, riportando caratteristiche antropometriche ictu ocuii rilevabili come errate, con conseguente inidoneità dello stesso a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Inoltre l’imputato sarebbe già stato sanzionato sul piano amministrativo per guida senza patente ex art. 116 cod. strada, sicché, in applic:azione dell’art. 15 cod. pen., egli non avrebbe dovuto essere sanzionato anche penalmente.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità di un falso grossolano. Il documento sarebbe stato palesemente contraffatto; e tuttavia la sentenza di appello affermerebbe che sarebbero state necessarie tecniche particolari per accertarne la falsità. Peraltro, il documento non sarebbe stato valido per guidare un veicolo né in Italia né in Nigeria, sicché si tratterebbe di un falso non punibile. Né sarebbe stato provato che il documento fosse corrispondente a un documento genuino, non essendo stata compiuta una comparazione con patenti nigeriane.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità di un falso grossolano e, comunque, alla mancanza di dolo. La patente posseduta dall’imputato, quand’anche vera, non avrebbe abilitato il titolare alla guida in Italia’ secondo la previsione dell’art. 1 cod. strada, che richiede la presenza di una patente tradotta o internazionale.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della incensuratezza dell’imputato, che costui non aveva arrecato alcun pericolo per i veicoli, che la violazione era sanzionata solo amministrativamente e dell’assenza di offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Con il primo e il secondo motivo, la difesa articola una serie di censure che attengono, in varia guisa, a questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento o della citazione a giudizio, sia in primo che in secondo grado.
Sotto un primo profilo, il ricorso deduce la mancata notifica del decreto penale di condanna. La doglianza è però inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la sentenza di appello già chiarito che il decreto di citazione a seguito di opposizione al decreto penale di condanna era stato notificato all’imputato a mani proprie. Deve, pertanto, ritenersi che l’eccezione concernente la mancata notifica del decreto penale sia superata.
Sotto un secondo aspetto, la difesa lamenta che all’imputato non siano stati notificati, in lingua inglese, il decreto penale di condanna, nonché i decreti di
citazione a giudizio di primo e secondo grado, di tal che egli sarebbe rimasto assente in quanto non sarebbe stato a conoscenza del processo.
In proposito, va nondimeno osservato che la nullità derivante dall’omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l’imputato alloglotta che non comprenda l’italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non venga tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265026 – 01; v. anche Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272861 – 01, relativo alla traduzione del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell’imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana).
Orbene, premesso che la decisione impugnata non contiene alcun elemento da cui risulti, in maniera pacifica, che l’imputato non parlasse la lingua italiana e che, dunque, avesse bisogno della traduzione degli atti del giudizio, deve osservarsi che nel giudizio di merito non risulta che la relativa eccezione sia mai stata formulata, sicché la difesa dell’imputato deve ritenersi ormai decaduta dalla relativa facoltà processuale.
Con il primo motivo, la difesa ha anche dedotto che le relazioni dei Carabinieri sarebbero state utilizzate illegittimamente nella parte in cui indicherebbero circostanze riferite dall’indagato senza avvisarlo della facoltà di non rispondere, in violazione degli artt. 64 e 350, comma 7, cod. proc. pen.
Il motivo è però generico, non essendo i;tato specificato quali dichiarazioni siano state illegittimamente utilizzate e non essendo stata specificata la decisività della relativa deduzione, ovvero la rilevanza che le stesse abbiano dispiegato nella complessiva ricostruzione fattuale delle condotte ascritte all’imputato compiuta dalle due sentenze di merito.
Venendo, indi, al terzo, quarto e quinto motivo, la Corte territoriale, come già il primo Giudice, hanno adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali non è configurabile, nella specie, l’ipotesi del reato impossibile di cui all’art. 49 cod. pen ovvero l’inoffensività del fatto per la grossolanità della contraffazione; e perché al contempo non ricorre alcuna violazione del divieto di bis in idem rispetto alla fattispecie di illecito amministrativo prevista dall’art. 116 cod. strada.
4.1. In proposito, va condivisa l’affermazione secondo cui deve ritenersi irrilevante la circostanza che la patente nigeriana esibita dall’imputato non fosse titolo idoneo ad abilitare alla guida in Italia ai sensi dell’art. 1:35 del codice del strada. E’ stato, infatti, affermato che in tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale
che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276922 – 01). IE del resto, proprio gli artt. 135 e 136 cod. della strada delineano una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della patente straniera, al produzione dell’effetto dell’abilitazione alla guida. Per tale ragione, è stato affermato che ove la stessa sia falsa, se ne deve riconoscere la piena idoneità a ingannare la fede pubblica, posto che il contenuto del titolo, funzionale all’abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non è affatto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatori
Tale opinione giurisprudenziale è stata fatta propria dalle Sezioni unite della Corte di cassazione solo recentemente (v. Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210 – 01), allorché il massimo organo nomofilattico è intervenuto a risolvere un contrasto interpretativo sulla questione indicata, rispetto alla quale altro orientamento esegetico riteneva che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero integrasse il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. qualora sussistessero le condizioni di validità del documento fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (ex plurimis Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 – 01).
4.2. Consegue a quanto appena evidenziato che l’argomento difensivo non può ritenersi manifestamente infondato, essendo stato il medesimo articolato a partire da un controverso quadro interpretativo.
Pertanto, non essendo il ricorso inammissibile, deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la prescrizione del reato contestato, maturata in data 14 gennaio 2023 e, dunque, successivamente alla pronuncia di appello, secondo quanto puntualmente eccepito dalla difesa con il secondo motivo di doglianza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presideni:e