Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo léannullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Procura presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre contro la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato NOME alla pena di mesi 3 e giorni 16 di reclusione, riqualificando l’iniziale contestazione di tentato per induzione ex artt. 48 e 479 cod. pen. nel delitto di tentativo di uso di atto fals relazione alla condotta di presentazione alla Motorizzazione civile di Ancona di una dichiarazione per la conversione della patente di guida estera e della copia di ta documento (precisamente, rumeno) rivelatosi falso.
Il ricorrente eccepisce carenza della motivazione nell’escludere la configurabilit dell’ipotesi delittuosa originariamente imputata, nonché manifesta illogicità del sentenza impugnata riguardo alla qualificazione dell’ipotesi come mero tentativo del delitto di uso di atto falso, nella cui formazione non si sia concorsi, poiché ris accertato dallo stesso giudizio che l’illecito sia stato, invece, consumato: l’imputato utilizzato il falso titolo di guida proprio presentandolo presso la Motorizzazione, al fi ottenere una equipollente patente italiana.
Il AVV_NOTAIO PG NOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevata la legittimazione del PG a proporre ricorso per cassazione per saltum e la deduzione di un vizio che, nel suo nucleo di fondo, si rivela una violazione di legge
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
La sentenza impugnata si ispira alla pronuncia Sez. 5, n. 24227 del 28/4/2021, Tarar, Rv. 281439 secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero (non UE e non SEE) può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dag artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese La tesi sopradetta è stata superata, tuttavia, dalle Sezioni Unite che, nella pronuncia Sez U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210, aderendo all’opposto orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, hanno invece stabilito: l contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità de documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissat dagli artt. 135 e 136 cod. strada.
La sentenza El Daoudy, in motivazione, adotta parametri di orientamento che sostengono l’irrilevanza dell’inidoneità di tale permesso a provare, in assenza di patente straniera possesso dell’abilitazione a guidare, e la rilevanza, invece, dell’idoneità ad ingannare fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridic probatorio intrinseco, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in e certificato.
Ricordano ancora le Sezioni Unite che, ai sensi degli artt. 35 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, la patente di guida, oltre che abilitare conduzione dei veicoli per i quali ne è richiesto il conseguimento, è anche documento di riconoscimento equipollente al documento d’identità. Equipollenza che, ai sensi degli artt c) e 3 del citato decreto n. 445 del 2000, si estende, oltre che alla paten conseguita in Italia, anche a quella rilasciata da uno Stato estero, purché membro
1 lett. dell’Unione europea.
Il giudice di merito mostra di non avere considerato tale evoluzione nomofilattica dell giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Nella sentenza delle Sezioni Unite, invero, si è ricordato come, in maniera unanime, la giurisprudenza di legittimità riconduca la patente di guida, in genere, alla categoria de autorizzazioni amministrative, ed alla previsione dell’art. 477 cod. pen., ritenendo che sua funzione documentale sia intrinseca nella finalità di attestare – documentare appunto – il conseguimento dell’abilitazione alla guida nel Paese che lo ha rilasciato, accordo con la legislazione nazionale dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dall Convenzione dell’ONU sulla circolazione stradale, firmata a Vienna nel 1968 e ratificata con la legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dagli accordi bilaterali stipulati da que italiano con altri Stati e dalla normativa in materia di patenti rilasciate dai dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (che comprende, oltre ai paesi membri dell’Unione, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) contenuta da ultima nell Direttive 2006/126/CE, 2009/113/CE e 2011/94/CE.
Il riconoscimento internazionale della patente si fonda anzitutto, secondo quanto previsto dall’art. 41 della suddetta Convenzione, proprio sulla condizione che i singoli Stati autorizzino il rilascio e ciò facciano solo in seguito alla verifica delle competenze e d capacità di colui a cui viene consegnata.
2.1. Nella fattispecie sottoposta al Collegio, non si verte della presentazione di patente extra-europea falsa ad un ufficio pubblico italiano (per ottenere l’equipollen documento nazionale), bensì della presentazione della copia di un documento di guida rumeno, dunque di un Paese UE, rivelatosi falso.
Il giudice di merito, pertanto, ha errato anzitutto a citare l’orientamento, poi supe dalle Sezioni Unite El Daoudy, poiché esso è calibrato sulle patenti extra UE.
Invece, in attuazione delle direttive europee menzionate in precedenza, il legislatore ha configurato una disciplina speciale per il possessore di patente rilasciata da uno Stat
membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo. In tal se l’art. 136 -bis cod. strada prevede la sua piena equiparazione a quella italiana, stabilendo soltanto che il titolare debba procedere al suo riconoscimento o alla sua conversione nel caso egli abbia acquisito la residenza “normale” nel territorio italiano, per come defin dall’art. 118-bis dello stesso codice.
Viene in gioco, pertanto, anzitutto il principio di diritto contenuto nella sentenza Sez n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285, che ha ritenuto non integri il reato di falsi materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale, la formazione della copia di un atto inesistente: la complessità dei contenuti della pronuncia delle Sezion Unite e, d’altra parte, la mancanza totale di confronto della sentenza impugnata con la questione risolta dal massimo collegio nomofilattico e relativa al fatto che, nel fattispecie concreta, venga in esame la “copia” di un atto falso e non l’atto stess impedisce di verificare la tenuta del provvedimento avverso cui è proposto ricorso rispetto a tale primo aspetto interpretativo.
Inoltre, e con riguardo alla ipotesi, configurata dal giudice del provvedimento impugnato, di “tentativo” di uso di atto falso, per descrivere tipologicamente la condotta, è necessario evidenziare che la nozione di “uso di atto falso” comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto, con la conseguenza che, ad integrare il reato consumato, è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto i contenuto (Sez. 5, n. 30740 del 12/4/2019, COGNOME, Rv. 276922). In altre parole, nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modalità di avvaler del falso documento per uno scopo conforme alla natura – quantomeno apparente dell’atto; ne consegue che, ad integrare il reato (consumato), basta la semplice esibizione del documento falso (Sez. 5, n. 20/2/2001, COGNOME, Rv. 219029).
Ad ogni modo, l’aver preso l’abbrivo, nel provvedimento impugnato, da una opzione non più avallata dal diritto vivente declinato dalle Sezioni Unite, impedisce di operare u riqualificazione da parte del Collegio, poiché è necessario che il giudice di merito, a luce delle coordinate ermeneutiche già sintetizzate, confronti gli elementi di fatto a cari dell’imputato e proceda nuovamente al loro inserimento nelle categorie giurisprudenziali rilevanti.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per il giudizio alla Corte d’Appello di Ancona, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d’Appello di Ancona.
Così deciso il 24 ottobre 2023.