Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40396 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40396 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30.01.2024, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al delitto di concorso nella formazione di una falsa patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità nigeriane, sulla quale erano apposte la sua fotografia e le sue generalità, documento falso presentato all’ufficio denunce del Commissariato Esquilino al fine di ottenere la restituzione della carta di circolazione di un’autovettura.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico motivo, vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza d’appello, avuto riguardo alla ritenuta superfluità, per la prova della falsità del documento che si assume falsificato, della mancata risposta dell’ambasciata nigeriana alla richiesta di accertamento di falsificazioni sulla patente oggetto del reato.
La Corte di appello ha ritenuto che fossero sufficienti alla prova della falsità le divergenze riscontrate dalla polizia giudiziaria rispetto ai modelli dati, dimenticando che lo stesso pubblico ministero di primo grado aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato in mancanza di chiarimenti da parte dell’Ambasciata nigeriana e del raggiungimento della soglia di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Peraltro, in motivazione, la sentenza dà atto di come l’agente operante non sia stato in grado di stabilire la falsità o meno del documento, tanto da avere dovuto chiedere aiuto ai colleghi della Polizia stradale, i quali hanno comunque ammesso che vi erano alcuni elementi che avrebbero potuto farlo ritenere genuino. Dunque, evidente la contraddittorietà e manifesta illogicità di ritenere inutile l’accertamento presso l’Ambasciata nigeriana, nonostante tali affermazioni di incertezza sulla falsità del permesso di guida internazionale.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l’inammissibilità del ricorso.
3.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen. con cui ribadisce la correttezza della sua impostazione logica riguardo alla indispensabilità dell’accertamento sulla falsità del documento oggetto del reato, ai fini del raggiungimento della prova della colpevolezza dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, con alcuni aspetti di inammissibilità.
La Corte territoriale ha evidenziato plurime ragioni per le quali il documento di guida è risultato falso, all’accertamento più approfondito disposto tramite personale della Polizia RAGIONE_SOCIALE; un accertamento attraverso cui si è giunti a ritenere che, nonostante alcuni dati di possibile, iniziale parvenza di genuinità, invece, ad un esame più attento, tale documento risultava fasullo.
E ciò senza che vi fosse necessità di disporre alcuna altra indagine richiesta all’ambasciata nigeriana.
Anzitutto, la forma della patente di guida, come badge digitale, gioca nel senso della falsità, poiché, secondo la Convenzione del 19 settembre 1949, le patenti internazionali devono avere determinate caratteristiche (formato cartaceo; i riferimenti specifici non soltanto al nome e cognome del titolare ma anche ai suoi dati anagrafici, invece assenti nel caso del ricorrente).
In loro mancanza, e alla luce anche del contesto di accadimento dei fatti, opportunamente valorizzato dalla sentenza impugnata, si è del tutto logicamente desunta la falsità del documento di identità e abilitazione alla guida: il ricorrente ha mostrato il documento falso soltanto per riottenere l’autovettura sequestratagli qualche giorno prima dalla polizia, proprio una volta constatato che egli ne era alla guida sebbene con patente revocata.
Tra gli elementi di contesto accertativi della falsità la sentenza ha valorizzato, infatti: la circostanza che la patente dell’imputato gli era stata ritirata nel 2009, secondo quanto emerso dal sistema centralizzato SDI, poiché il titolare risultava residente in Italia da oltre un anno; l’inverosimiglianza della circostanza secondo cui l’imputato aveva ricevuto la patente risultata falsa da un proprio congiunto poiché lui non si recava in Nigeria da circa sei anni; tutti elementi che hanno colorato in modo definitivo la decisione di colpevolezza per il reato di cui agi artt. 477 e 482 cod. pen. con riguardo al concorso nella formazione della falsa patente di guida a lui intestata, unendosi all’assenza delle generalità complete del titolare sul badge e alla stessa forma non cartacea del permesso di guida.
A chiudere il cerchio, si rammenta che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada. (Sez.U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210 – 01). Evenienza certamente esistente nel caso di specie.
Infine, non è inutile sottolineare come la censura rivolta alla necessità di disporre un ulteriore accertamento presso l’ambasciata nigeriana sia connotata anche da una linea argomentativa caratterizzata da assertività che ne attraversa l’intera prospettazione, ponendola ai confini della sanzione processuale di inammissibilità per genericità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/09/2025.