Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, salvo revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato la decisione di condanna alla pena detentiva di mesi sei di reclusione adottata dal Tribunale di Velletri in data 11 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. Secondo il capo d’imputazione, il COGNOME avrebbe “contraffatto, formandola in tutto falsamente, una patente di guida, apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi e intestata al predetto”
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto l’imputato responsabile dell’ascritto reato in mancanza di fondate prove documentali a carico dello stesso.
Più precisamente, il dedotto vizio emergerebbe dal confronto tra atti probatori acquisiti -segnatamente, la relazione tecnica della polizia scientifica- e il passaggio della motivazione in cui si afferma che l’accertamento relativo alla genuinità del documento è stato compiuto utilizzando campioni autentici di riferimento (cd. specimen) forniti dalle istituzioni albanesi. In realtà, ciò non è quanto emerge dalla menzionata relazione tecnica, che è stata redatta con l’ausilio di dati tratti da un portale online di libero accesso (P.r.a.d.o.), privo di qualsivoglia crisma di ufficialità istituzionale, non gestito dalle autorità italiane e di cui sono ignote le fonti informative. Sicché difetterebbe la prova che i cd. specimen provengano dalle autorità albanesi, diversamente da quanto affermato in motivazione, dove si è evidentemente confuso il contenuto del data base alimentato dalle autorità di polizia italiana (S.i.d.a.f.), che si serve di specimen effettivamente provenienti dalle autorità estere, e quello del P.r.a.d.o.
A tale specifica censura, puntualmente formulata in appello, la Corte distrettuale ha replicato con argomentazione affatto inconferente, citando un recente arresto delle Sezioni unite (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, COGNOME NOME, Rv. 284210 – 01), secondo cui «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada».
2.2 Con il secondo ‘ motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 10 cod. pen., per avere la Corte territoriale infondatamente ritenuto provato che l’ascritto reato sia stato commesso nel territorio dello stato italiano. La motivazione è, peraltro, contraddittoria, atteso che la Corte stessa ha affermato non esservi prova sicura del /ocus commíssi delicti e non ha escluso che la contraffazione sia stata realizzata all’estero.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione ai criteri adottati nella determinazione della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché violazione di legge in relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. A proposito di tale ultimo profilo, la difesa ricorda che il giudice d’appello può legittimamente revocare la sospensione condizionale della pena soltanto nel caso in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota, invece, al giudice di secondo grado. Poiché il certificato di casellario giudiziale concernente l’imputato “era presente già nel giudizio di primo grado”, la Corte d’appello avrebbe illegittimamente revocato il beneficio in parola.
Sono state trasmesse a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) conclusioni nell’interesse dell’imputato, in replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore generale, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è manifestamente infondato. Prima ancora di soffermarsi sulle ragioni di tale valutazione, occorre correttamente intendere e contestualizzare l’invocazione, da parte della Corte territoriale del principio sancito da SezUn. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed NOME, Rv. 284210 – 01, citazione di cui il ricorrente lamenta la totale inconferenza rispetto alla questione dedotta col primo motivo d’appello. Tale eccezione difensiva non è condivisibile, come si passa a illustrare.
Quel precedente è stato invocato dalla Corte al fine di sgomberare il campo da una questione che, in seguito alla citata pronuncia delle Sezioni unite, non deve ritenersi più controversa, vale a dire l’irrilevanza della ricorrenza delle condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, allorché si verta nel caso di contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Nel premettere che il dato della permanenza dell’imputato su territorio italiano da meno o da più di un anno (in tale ultimo caso, con conseguente ipotetica irrilevanza penale della condotta falsificatoria) fosse totalmente irrilevante, visto il principio posto dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte, i giudici dell’appello hanno effettuato una puntualizzazione doverosa, alla luce dell’art. 129 cod. proc. pen., con accertamento che va condotto, investendo la rilevanza penale del fatto, indipendentemente dall’impugnazione dell’imputato.
Sgombrato allora definitivamente il campo dall’eventualità che la permanenza su territorio italiano, prolungatasi per più di un anno, possa incidere sulla rilevanza penale della condotta falsificatoria, la Corte ha poi affrontato la questione delle prove documentali della falsificazione a carico del COGNOME. Le eccezioni sollevate a tal proposito dalla difesa sono prive di pregio, in primo luogo perché introducono profili attinenti al merito non adeguatamente sviluppati con l’appello: in quella sede, infatti, si era espresso, in forma del tutto generica, il mero dubbio circa la banca dati utilizzata dall’operante di polizia scientifica (senza specificare, come invece puntualizzato nel presente ricorso, a quale delle due banche dati ci si riferisse, se al P.r.a.d.o. o al S.i.d.a.f.) per compiere la propria valutazione. In secondo luogo, la censura manca di adeguato ed effettivo confronto con le risultanze istruttorie, come analizzate dalla Corte d’appello, posto che dalla relazione di polizia scientifica è chiarito che i cd. specimen sono censiti inserendone le caratteristiche in data base nazionali della Polizia di stato (è il caso del S.i.d.a.f.), oltre che europei (F.A.D.0.).
Pertanto, la contestazione sull’affermazione netta del giudice – derivante dalla analisi delle prove, secondo cui l’attività di confronto tra specimen e documento sequestrato non lasciava adito a dubbi quanto alla contraffazione finisce per riguardare un elemento che non attiene al percorso logicoargomentativo (come invece preteso dalla difesa, che lamenta vizio motivazionale), ma all’analisi di merito delle risultanze probatorie. È in tal senso che le doglianze sono inammissibili, in quanto adducono -invocando vizio di motivazione- ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte .di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, COGNOME, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, COGNOME, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte d’appello replicato adeguatamente alle doglianze difensive, con le quali si era ricordato che l’imputato
non avesse un valido permesso di soggiorno e che non vi fosse prova della sua stabile permanenza in Italia. Le conseguenze tratte dai giudici del merito dalle risultanze istruttorie – segnatamente, dal 1) certificato di casellario giudiziale, con le condanne evidenziate in motivazione, relative a reati commessi dall’imputato nel territorio statale italiano, 2) dal possesso di carta d’identità italiana e 3) dall’ammissione dell’imputato al patrocino a spese dello Stato – sono state ragionevolmente ritenute sufficienti a superare il difetto di prova del /ocus commissi delicti. Il ricorrente si limita, in questa sede, a reiterare doglianze già disattese dalla Corte distrettuale; né la motivazione può dirsi palesemente infondata, nel punto in cui fa riferimento alla diversa fattispecie incriminatrice di cui all’art. 489 cod. pen., non rivestendo quel breve passaggio rilievo decisivo nell’economia generale della motivazione, con cui il ricorrente manca di confrontarsi in maniera effettiva.
È fondato, invece, il terzo motivo, limitatamente alla censura concernente l’immotivata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, decisione che risulta priva, in effetti, di qualsivoglia ragione giustificatrice.
Peraltro, neppure risurta dagli atti che il procuratore generale avesse richiesto la revoca. Coglie, pertanto, nel segno la difesa nel dolersi dell’illegittimità della revoca del beneficio in parola, anche ove si consideri la recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, che ha escluso l’esistenza di un potere di cognizione in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione sul punto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, n.m., in motivazione, p. 17, dove si osserva che «una volontà legislativa di attribuire una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del procedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione e revochi pertanto il beneficio»).
3.1 Devono invece ritenersi manifestamente infondate sia le censure con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., formulate in maniera del tutto generica e aspecifica, limitandosi il ricorrente a esprimere la doglianza nell’epigrafe del motivo, sia in relazione alla determinazione della pena.
Per quel che ha riguardo al primo profilo, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Per quel che concerne, infine, le doglianze circa la dosimetria della pena, va notato che questo Collegio potrebbe sindacare la valutazione effettuata dai giudici di merito soltanto nel caso in cui ne ritenesse mancante o manifestamente illogica la motivazione, ciò che non ricorre nel caso di specie. La Corte distrettuale ha infatti adeguatamente giustificato il discostamento rispetto al minimo edittale (con pena finale irrogata corrispondente a 6 mesi di detenzione in luogo di 4), riferendosi ai precedenti penali dell’imputato e al suo comportamento non collaborativo e, anzi, del tutto disinteressato al procedimento de quo. In ogni caso, si ricorda che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, che elimina e rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2024
Il consigliere estensore
Il plfesidente