Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6559 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6559 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
NOME COGNOME COGNOME
Sent. n. sez. 142/2026
CC – 23/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di Caltanissetta
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni depositate (con relativi allegati) dal difensore, AVV_NOTAIO del 15.1.2026
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto la convalida dell’arresto di NOME COGNOME, avvenuto in data 23 ottobre 2025, in ordine al reato di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2 cod. pen., per il possesso di un NUMERO_DOCUMENTO (n. NUMERO_DOCUMENTO) apparentemente rilasciato dalla Repubblica del Pakistan, contenente dati anagrafici difformi da quelli riportati su precedente passaporto.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen. per essersi proceduto all’arresto nonostante l’assenza dello stato di flagranza.
In ogni caso, osserva la difesa, il possesso del passaporto avente n. NUMERO_DOCUMENTO era stato già comunicato dal COGNOME alla stessa autorità di Pubblica sicurezza che ha proceduto all’arresto sin dal 3 giugno 2025, tanto che in quella stessa data l’ufficio immigrazione della Questura di Caltanissetta chiedeva delucidazioni sulla sua autenticità alle Autorità del
L’arresto eseguito a distanza di mesi sarebbe pertanto del tutto ingiustificato.
La difesa specifica, infine, che l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza di convalida per precostituirsi un titolo per ottenere la richiesta di equa riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato perchØ in contrasto sia con il contenuto degli atti processuali che con la disciplina normativa riguardante la configurabilità della fattispecie in contestazione.
Priva di qualsiasi riscontro Ł poi la tesi, tratta dall’esito negativo del verbale di perquisizione, secondo cui il ricorrente, al momento dell’arresto, non fosse verosimilmente in possesso del passaporto ritenuto contraffatto.
Ciò posto, deve rilevarsi che il reato previsto dall’art. 497-bis cod. proc. pen. Ł integrato dall’essere ‘trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio’ e che al momento dell’arresto l’odierno ricorrente veniva appunto trovato in possesso di un documento (passaporto) con dati anagrafici difformi da quelli riportati su altro passaporto utilizzato in occasioni precedenti e non rispondenti a quelli registrati dalle Autorità del Pakistan (come comunicato alla p.g. procedente dal Consolato pakistano), sicchØ risultano pienamente soddisfatte le condizioni per procedere all’arresto, per di piø obbligatorio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Così deciso, il 23/01/2026
Il Presidente NOME COGNOME