Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6538 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato a in Cina il DATA_NASCITA NOME nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 7 agosto 2025, che aveva applicato a NOME e NOME la custodia cautelare in carcere, avendoli ritenuti gravemente indiziati del delitto di cui agli artt. 110 e 497bis cod. pen.
In particolare, è stato loro ascritto di avere, in concorso tra loro, formato o fatto formare due passaporti falsi, apparentemente rilasciati dalla Repubblica Popolare Cinese, apponendovi (o facendovi apporre) le loro effigi fotografiche, e
di avere detenuto i suddetti documenti, che, infatti, erano stati rinvenuti in loro possesso durante un controllo cui erano stati sottoposti dalla polizia giudiziaria perché intenti a fotografare la base U.S. Navy di Napoli Capodichino.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandone i motivi a distinti atti d’impugnativa, sottoscritti dai loro difensori di fiducia.
2.1. Il ricorso nell’interesse di NOME Xue consta di nove motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come imposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo si eccepisce, tramite la denuncia di violazione degli artt. 497bis e 110 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’erronea qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, riportata all’ipotesi aggravata di cui all’art. 497 -bis , comma 2, cod. pen. senza che fosse stata fornita prova del contributo causale concreto del ricorrente all’attività di contraffazione. La mera presenza della fotografia di NOME sul documento di identificazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la sua compartecipazione alla contraffazione.
-Con il secondo e con il terzo motivo si censura l’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con riguardo al giudizio di gravità indiziaria formulato a carico del ricorrente per il delitto oggetto di provvisorio addebito.
Gli elementi valorizzati dal Tribunale per sostenerlo -ossia, l’assenza di visto d’ingresso in Italia sul documento, il tremore delle mani manifestato dall’indagato, la cancellazione delle fotografie della base U.S. Navy -sarebbero neutri, ambigui e, comunque, non suscettibili di assurgere al rango di «indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.». Inoltre, il Tribunale avrebbe esteso al ricorrente un messaggio ‘ WeChat ‘ rinvenuto sul telefono della coindagata, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
Con il quarto e il settimo motivo si censura, per violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza in capo al ricorrente delle esigenze cautelari.
Il giudizio di attualità e concretezza delle stesse sarebbe stato effettuato sulla base di condotte ormai cristallizzate e, comunque, isolate (il possesso di un documento falso e lo scatto di alcune fotografie), nonché evocando scenari eversivi non contest ati (quali il possesso di un biglietto per Istanbul e l’intrusione nell’area di un obiettivo sensibile), suscettibili di ampliare indebitamente il ‘ thema decidendum’.
-Con il quinto e l’ottavo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e di individualizzazione della misura cautelare di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la scelta di applicare al ricorrente la custodia cautelare in carcere senza valutare la possibilità di disporre misure meno afflittive (arresti domiciliari, obbligo di dimora, divieto di espatrio).
Con il sesto motivo si eccepisce, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la violazione del diritto all’assistenza linguistica garantito a chiunque non conosca la lingua italiana dagli artt. 143 e ss. cod. proc. pen. e 6 CEDU.
Si deduce che il ricorrente non avrebbe goduto di un interprete qualificato, ma di traduzioni automatiche (‘ Google Translate’ ) e ciò ne avrebbe compromesso il diritto di difesa e l’effettiva comprensione del procedimento, integrando un vizio insanabile.
-Con il nono motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione dell’art. 54 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’omessa valutazione di circostanze decisive atte a dimostrare la fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente di riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, discendente dalla sua condizione di perseguitato politico in fuga dalla Cina.
2.2. Anche il ricorso di NOME consta di nove motivi, che, in quanto affidati a censure di contenuto identico a quelle articolate nell’interesse di NOME, sono, per esigenze di sintesi, meramente enunciati.
Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto oggetto di provvisoria incolpazione.
Con il secondo e con il terzo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico della ricorrente per il reato ascrittole.
Con il quarto e il settimo motivo si censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate a suo carico.
-Con il quinto e l’ottavo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e di individualizzazione della misura cautelare di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la scelta di applicare alla ricorrente la custodia cautelare in carcere, senza valutare la possibilità di disporre misure meno afflittive (arresti domiciliari, obbligo di dimora, divieto di espatrio).
Con il sesto motivo si eccepisce, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la violazione del diritto all’assistenza linguistica garantito a chiunque non conosca la lingua italiana dagli artt. 143 e ss. cod. proc. pen. e 6 CEDU.
-Con il nono motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione dell’art. 54 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’omessa valutazione di circostanze decisive atte a dimostrare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente di riconoscimento della scriminante dello stato di necessità.
Con requisitoria in data 4 novembre 2025 il AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame presentate nell’interesse di NOME e NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato loro la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 497bis , secondo comma, cod. pen. – loro contestato perché trovati in possesso di documenti d’identità, validi per l’espatrio, contraffatti -, avendo ritenuto sussistenti a loro carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con la misura di massimo rigore.
La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata giustificata argomentando nel senso che la presenza delle loro fotografie sui passaporti falsi ne dimostrava il concorso, almeno morale, nella falsificazione e la prova della loro consapevole e volontaria detenzione di quei documenti era offerta dai timbri di entrata e di uscita appostivi (segnatamente, ad Amsterdam e a Napoli in data 13 luglio e 5 agosto 2025), che davano conto di come essi se ne fossero valsi per muoversi liberamente in Europa senza destare sospetti.
A sostegno del ricorrere di esigenze cautelari, attuali e concrete, sono state valorizzate le circostanze: che essi disponessero anche di passaporti genuini, sui quali, però, non risultavano visti d’ingresso in Italia; che avessero reso versioni dei fatti discordanti; che fossero stati fermati mentre scattavano fotografie nei pressi di un obiettivo sensibile (la base U.S. Navy di Napoli-Capodichino); che fossero diretti in Turchia. Tali elementi lasciavano emergere un pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di altri gravi delitti.
L’esclusione dell’invocata scriminante dello stato di necessità, per essere stati essi costretti a «lasciare la Cina per sottrarsi alle gravi persecuzioni patrimoniali ivi subite, in un contestato di collusione e inerzia delle autorità locali», è stata,
infine giustificata rilevando che le deduzioni difensive al riguardo non avevano trovato riscontro negli atti e nelle dichiarazioni degli indagati.
Ciò posto, è inondata l’eccezione di errata qualificazione giuridica del fatto provvisoriamente ascritto ai ricorrenti, di cui al primo motivo di ciascun ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Integra il reato di cui all’art. 497bis , secondo comma, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 -01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, COGNOME, Rv. 266554 – 01). Al riguardo, è stato spiegato che, pur potendosi ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione.
Infondati sono anche i motivi che censurano il giudizio di gravità indiziaria, di cui al secondo e al terzo motivo di ciascun ricorso.
Deve essere chiarito che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, e gli indizi gravi, precidi e concordanti, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).
Ne viene che gli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale, in particolare la circostanza che i due cittadini cinesi, fermati presso la base U.S. Navy di Napoli, fossero in possesso di passaporti genuini, che però non recavano il visto di ingresso in Italia, e di passaporti contraffatti che recavano, invece, il timbro di entrata in Italia, dimostrano, nei limiti di quanto richiesto per il giudizio di gravità indiziaria di cui all’art. 273 cod. proc. pen., la loro piena consapevolezza della illiceità della loro condotta. Nello stesso senso depone, oltretutto, il messaggio ‘ WeChat ‘, ricevuto da NOME, con il quale un soggetto rimasto ignoto s’informava se «anche quelli falsi fossero stati svelati» (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, dell’ordinanza impugnata).
Inammissibili sono, invece, i motivi, di cui al quarto, al quinto, al settimo e all’ottavo motivo di ciascun ricorso, che censurano l’esistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della loro concretezza e attualità, e l’adeguatezza della misura cautelare carceraria imposta ai ricorrenti, sotto il profilo della proporzionalità e della necessità di individualizzazione.
Il Tribunale ha evidenziato come le modalità della condotta tenuta dagli indagati e il contesto in cui questa si è manifestata -sintetizzati nel fatto che cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, privi di riferimenti nello Stato, i n transito per la Turchia e in viaggio per l’Europa facendo uso di passaporti falsi, fossero stati sorpresi a scattare fotografie ad un obiettivo sensibile, quale la base U.S. Navy di Napoli -fossero ragionevolmente indicative di un operare suscettibile di ripetersi e capace di suscitare il pericolo di realizzazione anche di altri gravi reati, ad esempio contro l’ordine e la sicurezza pubblici.
Si tratta di valutazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, che non può essere fatta oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità, vieppiù in presenza di generici rilievi, quali quelli spiegati nell’interesse dei ricorrenti. Aspecifiche sono, in particolare, le censure articolate in punto di adeguatezza della misura cautelare custodiale applicata, non sostituibile con altre meno afflittive, secondo il plausibile ragionamento del Tribunale, sia per la gravità delle condotte tenute dai ricorrenti, sia per il loro stato di irregolarità sul territorio dello Stato.
Manifestamente infondata è l’eccezione di violazione del diritto all’assistenza linguistica, sviluppata con il sesto motivo di ciascun ricorso, che gli impugnanti assumono di avere subito per non aver potuto contare su un interprete professionale al momento del loro arresto.
Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall’art. 386, commi 1 e 1bis , cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell’arrestato è comunque soddisfatto dall’assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale dell’ordinanza cautelare emessa all’esito della predetta udienza» (Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, dep. 2018, Gvidiani, Rv. 272659 – 01).
Va, comunque, ribadito che n on è consentito dedurre in sede di riesame avverso l’ordinanza cautelare, emessa in sede di convalida dell’arresto in flagranza, la nullità o l’illegittimità del procedimento relativo alla misura
precautelare, posto che la convalida dell’arresto e il provvedimento di adozione di una misura cautelare costituiscono due provvedimenti distinti del tutto indipendenti e autonomi, aventi presupposti e finalità diverse (Sez. 4, n. 493 del 20/02/1997, COGNOME, Rv. 207665 -01).
Generico e manifestamente infondato è il motivo, il nono di ciascun ricorso, che attinge il diniego di riconoscimento della scriminante dello stato di necessità.
Non solo le censure dei ricorrenti non si sono confrontate con il tenore della motivazione al riguardo rassegnata nell’ordinanza impugnata, che ha dato atto di come le deduzioni difensive sul punto fossero rimaste prive di riscontro anche nelle dichiarazioni degli indagati, ma sono pure affidate ad argomentazioni manifestamente illogiche: cittadini stranieri perseguitati nel loro Paese di origine avrebbero avuto necessità di detenere documenti d’identità falsi in quel Paese, per sottrarsi alle vessazioni de ll’autorità o di altri gruppi di potere ivi insediati, non nei Paesi di destinazione, in cui avrebbero potuto permanere da apolidi o da richiedenti asilo.
Per tutte le ragioni esposte i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell’istituto penitenziario in cui costoro sono detenuti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 16/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME