Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME. a Bronte il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 27/9/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del locale Tribunale in data 7/7/2022, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di pascolo abusivo in concorso e, ritenuta la contestata recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato per l’addebito ascrittogli. Il difensor assume che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato, come già acclarato in sede civile, che non vi fosse prova della proprietà dei cavalli introdotti sul terreno di COGNOME NOME in capo al prevenuto, il quale era un semplice bracciante agricolo, peraltro non presente sul luogo dei fatti il giorno della consumazione del reato, nei cui confronti non sono ravvisabili obblighi di vigilanza e custodia sugli animali.
Aggiunge che mentre il primo giudice ha ritenuto, a fondamento della responsabilità del prevenuto e del fratello, l’omessa vigilanza sugli animali, la Corte territoriale ha richiamato la deposizione del teste COGNOME travisandola laddove ha affermato che i cavalli fossero di proprietà di entrambi i fratelli COGNOME sebbene il dichiarante avesse affermato che gli animali appartenevano a COGNOME NOME e che il giorno dei fatti in contestazione aveva notato a distanza di circa 400 metri un uomo intento a pascolare delle pecore senza però riuscire a distinguere di quale dei due fratelli si trattasse. Sostiene il difensore che, alla luce della contestazione concorsuale della condotta, i giudici di merito avrebbero dovuto enucleare le condotte serbate da ciascuno degli imputati, argomentandone la rilevanza in relazione all’addebito contestato mentre nella specie entrambe le sentenze si sono limitate ad evocare in forma generica il possesso degli animali in capo al ricorrente senza motivare in ordine al contributo fornito alla consumazione del reato, avendo pretermesso di indicare la condotta posta in essere dall’imputato e di argomentare la sussistenza del necessario elemento psicologico.
Per tal via la Corte territoriale ha rassegnato una motivazione che si pone in contrasto con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato e fa leva su un’indebita valorizzazione dei precedenti che militano a carico dell’imputato. L’incertezza ricostruttiva dei giudici d’appello è resa palese dal fatto che la sentenza impugnata richiama contraddittoriamente, da un lato, la condotta di introduzione dei cavalli nel contiguo fondo della p.o., dall’altro, valorizza il mancato esercizio dell’obbligo di vigilanza sugli animali trascurando del tutto- alla luce delle dichiarazioni della p.o.- l’assenza di prova circa la proprietà degli equini in capo al prevenuto e la sua assenza dai luoghi di consumazione del reato il giorno dei fatti.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha, altresì, illogicamente motivato in punto di dolo, richiamando incongruamente i precedenti specifici del ricorrente;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 99 cod.pen.
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La Corte di merito ha affermato di condividere le ragioni poste dal primo giudice a fondamento del diniego delle attenuanti generiche sebbene nella sentenza del Tribunale non risultano svolte argomentazioni al riguardo e ha richiamato modalità e circostanze del fatto, unitamente ai precedenti, a sostegno del mancato riconoscimento delle invocate circostanze, rendendo una motivazione nella sostanza illogica laddove ha evocato la professionalità nel reato e la marcata offensività della condotta. Il difensore lamenta, altresì, il difetto di motivazione i ordine alla sussistenza della recidiva, essendosi i giudici di merito limitati al mero riscontro dei precedenti a carico del ricorrente sebbene risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo e assorbente motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Al ricorrente si addebita, in concorso con il fratello COGNOME NOME (nei cui confronti la Corte territoriale ha pronunziato declaratoria d’estinzione del reato per maturata prescrizione), quale proprietario di una mandria di cavalli, di aver introdotto gli animali al fine di farli pascolare nel terreno di proprietà di COGNOME NOME coltivat ad uliveto con conseguente distruzione del raccolto.
1.1 Dalle sentenze di merito non emergono con la necessaria chiarezza e precisione le circostanze poste a fondamento della responsabilità concorsuale del prevenuto. Pacifica la sussistenza dell’elemento materiale dell’illecito contestato alla luce delle circostanze riferite dalla p.o. in dibattimento e incontestata l circostanza che i cavalli che avevano pascolato sul fondo del COGNOME, una volta allontanati, avevano fatto ritorno nell’area della vicina azienda agricola, la Corte di merito non ha fornito esauriente risposta ai rilievi difensivi in ordine all proprietà degli animali, al ruolo rivestito dal prevenuto nell’azienda stessa, al titolo posto a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, oscillando la motivazione resa tra l’affermazione circa la materiale introduzione dei capi nell’altrui vigneto e la mancata ottemperanza all’obbligo di vigilanza e custodia degli animali (pag. 5). Trattasi di due profili che con tutta evidenza postulano condotte tutt’affatto differenti: la prima commissiva, della quale non si rinvengono in motivazione riferimenti fattuali atti a sostenerla, la seconda omissiva che, alla luce dello statuto enunziato dall’art. 40, comma 2, cod.pen., postula la imprescindibile individuazione della posizione da cui origina la cogenza dell’atto impeditivo.
1.2 L’esigenza di una puntuale ricostruzione dei profili fattuali alla base del giudizio di responsabilità risulta vieppiù evidente ove si consideri che, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., sembrerebbe doversi escludere la presenza del prevenuto sul luogo dei fatti al momento della consumazione del reato. Né
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l’esistenza di precedenti specifici a carico del prevenuto consente di inferirne in alcun modo la responsabilità in ordine all’episodio oggetto di contestazione.
3.Le residue censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche restano assorbite mentre quelle relative alla sussistenza della recidiva risultano precluse dalla mancata devoluzione in appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
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