Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTESE NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
F
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della costituita parte civile COGNOME NOME, contenute nell memoria del 22/5/2024, con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 16/10/2023 confermava la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa in data 16/10/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 633 e 636, commi primo e terzo, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 636 cod. pen. Contesta la legittimazione attiva de
querelante, che non avrebbe provato di essere proprietario del fondo; che t il giudice ha desunto dalle affermazioni dello stesso querelante costituitosi civile, nonché dalla testimonianza di terzi soggetti; che tali elementi no sufficienti a provare l’esistenza del titolo di proprietà, necessitando l’att che neppure può affermarsi che costituisce fatto notorio l’appartenenz NOME COGNOME COGNOME fondo medesimo; che, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la mancanza di una valida querela e pronunciare una sentenza di n doversi procedere.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. R la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fosse indispensab quanto destinata a provare l’affidamento ad un dipendente legato da contratto di lavoro all’odierno ricorrente per la custodia del bestiam comunque il pascolo abusivo richiede il dolo di invadere il fondo altrui, facen pascolare gli animali, mentre nel caso di specie al più si sarebbe in prese un comportamento colposo.
2.2 In data 28/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica, con cu insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato e reitera pedissequamente le doglianze proposte al giudice di appello e da questi risolte con motiva congrua ed esente da vizi di logicità. Invero, la sentenza impugnata ha fon la legittimazione dell’COGNOME a sporgere querela su circostanze pacificam emerse nel corso del giudizio, da cui risulta che il querelante avesse quantom il possesso del fondo invaso. Del resto, come correttamente ha evidenziat AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, lo stesso rico nell’esposizione delle doglianze fa riferimento al «fondo dell’Ale implicitamente ammettendo che detta circostanza fosse per lui stesso fa notorio. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni (da u Sezione 2, n. 17509 del 31/3/2009, NOME COGNOME, Rv. 244350 – 01) avuto modo di affermare che «l’art. 636 c.p. tutela non solo il diritto di pr ma anche il possesso, così che il reato può ben essere commesso dal proprieta in danno del possessore. È, quindi, irrilevante – ad escludere il reato p dall’art. 636 c.p. – che il fondo in cui si commette il pascolo abusivo sia c da un affittuario anziché dal proprietario, giacche la norma citata è posta a non soltanto del diritto di proprietà ma anche del possesso (Sez. 2, Senten 766 del 25/03/1970 Ud. – dep. 29/03/1971 – Rv. 117349; Sez. 2, Sentenza n
8754 del 07/05/1981 Ud. -dep. 10/10/1981 – Rv. 150446; Sez. 2, Sentenza n 7991 del 14/04/1975 Ud. – dep. 18/07/1975 – Rv. 130592). Possesso che, agl effetti penali, è integrato anche da una mera detenzione qualificata consis nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori dell sorveglianza del titolare (Sez. 2, Sentenza n. 38604 del 20/09/2007 Cc. 18/10/2007 – Rv. 238163)».
1.2 II secondo motivo è infondato.
Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruz dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzion l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibatti primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporr rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contr predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degl (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di speci Tribunale ha valutato non necessario l’esame testimoniale richiesto dalla d alla luce degli elementi probatori già raccolti, anche in considerazione del che nel giudizio di primo grado non era stata chiesta l’escussione dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto al dedotto vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., s che esso non rientra tra le violazioni deducibili con il ricorso per cas avverso le sentenze che in grado di appello hanno giudicato reati di compete del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 39-bis del D. Lgs. n. 274/2000.
Infine, in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo, si osserva c delitto di cui all’art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con i abbandono in libertà e senza adeguata custodia, nella consapevolezza che essi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’e psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sezione 2, n. 52200 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645 – 01; Sezione 2, n. 46336 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268472 – 01; Sezione 2, n. 20287 del 14/4/2004, COGNOME, Rv. 229027 – 01). Nel caso di specie, la tesi difensiva, secondo la quale sa stata predisposta una recinzione elettrificata ed assunto un dipendente aff provvedesse a governare il bestiame, non ha trovato riscontro negli atti, a che dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito risulta che no trattato di un episodio isolato.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile (ad eccezione di quelle richieste per la fase decisoria, non essendo il difensore comparso), che si liquidano in complessivi euro 2.500/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.