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Pascolo abusivo: il dolo eventuale e l’annullamento

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di assoluzione per il reato di pascolo abusivo. Il Giudice di Pace aveva escluso il dolo, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione contraddittoria, riaffermando che il reato può essere commesso anche con dolo eventuale, cioè accettando il rischio che gli animali invadano terreni altrui. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.

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Pubblicato il 9 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Pascolo abusivo e dolo eventuale: quando la negligenza diventa reato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 508/2025) ha riaffermato un principio fondamentale in materia di pascolo abusivo: non è necessario volere attivamente che i propri animali invadano un terreno altrui per essere considerati colpevoli. È sufficiente accettare il rischio che ciò accada. Questo concetto, noto come “dolo eventuale”, è stato al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato all’annullamento di un’assoluzione decisa in primo grado.

I fatti di causa: animali su fondo altrui

La vicenda ha origine dalla denuncia del proprietario di un fondo, il quale aveva trovato al suo interno alcuni capi di bestiame appartenenti a due allevatori. Questi ultimi venivano accusati del reato di pascolo abusivo, previsto dall’articolo 636 del codice penale.

In primo grado, il Giudice di Pace di Nuoro aveva assolto gli imputati. La motivazione si basava sul dubbio riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Secondo il giudice, il fatto che il terreno fosse molto vasto, solo parzialmente recintato e che in passato fosse stato affittato proprio agli imputati, rendeva non provata oltre ogni ragionevole dubbio la loro volontà di commettere l’illecito.

Il ricorso del Pubblico Ministero e il concetto di pascolo abusivo

Il Pubblico Ministero, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:

1. Vizio di motivazione: La sentenza del Giudice di Pace è stata ritenuta illogica e contraddittoria. Il PM ha sostenuto che, essendo il fondo recintato e accertata la presenza degli animali, gli imputati li avevano volontariamente abbandonati o, quantomeno, avevano accettato il rischio del loro sconfinamento su terreni di terzi.
2. Erronea applicazione della legge penale: Il ricorso ha evidenziato come il giudice di primo grado non avesse correttamente applicato il principio del dolo eventuale. Il reato di pascolo abusivo può configurarsi anche quando l’allevatore, pur non volendo direttamente l’invasione del fondo altrui, lascia i propri animali incustoditi, accettando la concreta possibilità che essi entrino in proprietà private.

Inoltre, il PM ha sottolineato un’errata valutazione dei fatti: il contratto di affitto menzionato dal giudice era cessato da tempo, nel 2017, per morosità, mentre i fatti contestati risalivano al 2018.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza di assoluzione e rinviando il caso a un nuovo giudizio.

In primo luogo, la Corte ha chiarito un aspetto procedurale: il PM può sempre ricorrere in Cassazione contro le sentenze di assoluzione del Giudice di Pace, anche per vizi di motivazione, senza limitazioni.

Nel merito, i giudici hanno ritenuto fondate le censure del PM. Hanno ribadito un orientamento consolidato secondo cui il delitto di pascolo abusivo si configura non solo con l’introduzione diretta degli animali nel fondo altrui, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, quando si è consapevoli che, guidati dall’istinto, si introdurranno nei terreni vicini. In questo scenario, l’elemento psicologico del reato assume la forma del dolo eventuale.

La Cassazione ha ravvisato una contraddittorietà nella motivazione del primo giudice, il quale non poteva escludere il dolo dopo aver accertato la presenza del bestiame in un fondo che il ricorso del PM indicava come interamente recintato. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato un altro elemento cruciale: gli imputati non potevano ritenere ancora valido un contratto di affitto cessato per morosità anni prima dei fatti contestati.

Le conclusioni: l’annullamento con rinvio

La pronuncia impugnata è stata giudicata viziata da contraddittorietà e da un possibile travisamento della prova riguardo alla natura della recinzione e alla libera accessibilità del fondo. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza e ha disposto che il processo sia celebrato nuovamente davanti a un diverso Giudice di Pace.

Questa decisione sottolinea una precisa responsabilità per gli allevatori e i proprietari di animali: la semplice negligenza nel custodire il bestiame può integrare il dolo eventuale e, quindi, far scattare la responsabilità penale per pascolo abusivo. Non è possibile invocare a propria discolpa una passata gestione del terreno o una sua parziale recinzione quando si omette di adottare le cautele necessarie per impedire danni alle proprietà altrui.

È necessario che una persona voglia intenzionalmente far pascolare i propri animali sul terreno altrui per commettere il reato di pascolo abusivo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il reato di pascolo abusivo può essere commesso anche con dolo eventuale. Ciò significa che è sufficiente abbandonare gli animali in libertà e senza custodia, accettando il rischio che questi si introducano nel fondo altrui guidati dal loro istinto.

Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace per vizi di motivazione?
Sì. La sentenza stabilisce che il Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili del Giudice di Pace, incluse quelle di proscioglimento, per tutti i motivi previsti dall’art. 606 del codice di procedura penale, compresi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Avere avuto in affitto in passato un terreno giustifica la presenza successiva dei propri animali su quel fondo?
No. La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare rilevante un precedente contratto d’affitto, specialmente perché, nel caso di specie, era stato risolto per morosità anni prima dei fatti contestati. Un rapporto contrattuale cessato non può giustificare un’illecita introduzione di animali nel fondo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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