Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 508 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PMP TRIBUNALE DI NUORO nel procedimento a carico di:COGNOME nato a NUORO il 08/02/1980
NOME nato a NUORO il 23/02/1977 inoltre:
NOME
avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIUDICE COGNOME di NUORO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le concusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
GARGIULO
letta la memoria dell’avv. COGNOME per i due resistenti;
lette le conclusioni e la nota spese depositata dalla parte civile COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Nuoro;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Nuoro, con sentenza in data 30 novembre 2023, assolveva COGNOME e COGNOME Riccardo dal reato di pascolo abusivo loro in concorso ascritto; riteneva, in particolare, il giudice di primo grado, che l’istruzione dibattimentale svolta non avesse fatto emergere la prova della colpevolezza dei due imputati oltre ogni ragionevole dubbio posto che, l’accertata presenza di alcuni capi di bestiame degli stessi nel fondo della parte civile Pinna, era avvenuto in un terreno in passato condotto in affitto dagli stessi COGNOME, di notevoli dimensioni e con
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 15436/2024
confini parzialmente limitati da muretti a secco e recinzioni metalliche. Doveva, pertanto, ritenersi dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Nuoro, deducendo con due distinti motivi:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la colpevolezza degli imputati ed il dolo degli stessi posto che, pur essendo il fondo delle parti civili interamente recintato, all’interno del terreno era stata verificata la presenza degli ovini appartenenti ai Crasta i quali, quindi, li avevano volontariamente abbandonati o, comunque, avevano accettato il rischio del loro pascolo su terreni di terzi;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale posto che, pur avendo il giudice di primo grado sottolineato come il reato di cui all’art. 636 cod.pen. può essere consumato anche a titolo di dolo eventuale mediante l’abbandono degli animali con l’accettazione del rischio del loro pascolo su fondi altrui, si era data rilevanza all’elemento del precedente affitto dei fondi pur essendo emerso che il terreno era stato sin dal 2017 concesso in affitto alla parte civile COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va in primo luogo premesso che la sentenza di proscioglimento del giudice di pace Ł inappellabile e solo ricorribile per cassazione da parte del pubblico ministero; ed invero, ai sensi dell’art. 36 D.Lvo 274/2000, il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (primo comma) mentre, può proporre ricorso per cassazione contro tutte le altre sentenze del giudice di pace (secondo comma).
Ne deriva affermarsi che dalla lettura combinata del suddetto articolo, emerge come solo le sentenze di condanna che applicano una pena diversa dalla pecuniaria possono essere appellate dal pubblico ministero, mentre, per tutte le altre, siano esse di condanna o di proscioglimento, l’unico rimedio Ł costituito dal ricorso per cassazione.
L’esclusione dell’appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, costituisce un residuo delle disposizioni introdotte con la legge c.d. Pecorella ( Legge n. 46 del 2006) che aveva eliminato generalmente l’appello contro tali pronunce, con varie disposizioni poi dichiarate incostituzionali ad eccezione, proprio, della previsione del divieto di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.
Il principio della generale ricorribilità per cassazione delle pronunce di proscioglimento emesse dal giudice di pace, appare essere stato affermato da diversi orientamenti della Corte di legittimità; in particolare si Ł stabilito come la sentenza di proscioglimento del giudice di pace Ł impugnabile dal P.M. unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, Rv. 252902 – 01; Sez. 1 – , n. 48928 del 11/07/2019, Rv. 277462 – 01).
Ne consegue che, trattandosi di ricorso diretto del P.M. e non per saltum, l’eventuale annullamento va disposto con rinvio allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
1.1 Stabilita la ricorribilità solo per cassazione delle sentenze in esame, va, poi, sottolineato come la proposizione del ricorso da parte dell’organo rappresentante la pubblica accusa non conosca limitazioni oggettive nella articolazione dei motivi; ed invero, una siffatta limitazione, non può ricavarsi dal citato articolo 36 comma secondo del D.Lvo 274/2000 che non contiene alcuna previsione limitativa nØ dalla disciplina generale circa il ricorso del pubblico ministero dettata dall’art.
608 cod.proc.pen. come modificato dalla c.d. Riforma Orlando ( Legge n. 103 del 2017). Ed invero, tale novella, introducendo il comma 1 bis dell’art. 608 cod.proc.pen., ha stabilito una limitazione dei motivi proponibili, ai soli casi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 606 cod.proc.pen., in caso di ricorso per cassazione nell’ipotesi di sentenza di appello che confermi quella di proscioglimento di primo grado, e cioŁ nell’ipotesi di c.d. doppia conforme di assoluzione.
Tale disposizione, che riduce il campo cognitivo della corte di cassazione nel caso di impugnazione del pubblico ministero di una sentenza di proscioglimento, non riguarda però le pronunce di assoluzione del giudice di pace che, come già visto, sono direttamente ricorribili per cassazione dal pubblico ministero senza possibilità di interporre appello; mancando, pertanto, una pronuncia di conferma dell’assoluzione disposta in primo grado, non può ritenersi che le limitazioni dell’art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen. siano estensibili al caso del ricorso per cassazione disciplinato dal citato comma secondo dell’art. 36 D.Lvo 274/2000.
Detto principio risulta già stabilito da pronunce della Corte di cassazione secondo cui il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma. (Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, Rv.277462; Sez. 5, 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262 – 01).
L’applicazione del suddetto principio al caso di specie comporta affermare che il ricorso del pubblico ministero di Nuoro avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace Ł ammissibile anche nella deduzione del vizio di difetto di motivazione indicato al primo motivo ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen..
2. Così chiarito il campo applicativo della cognizione della Corte di cassazione, il ricorso deve ritenersi fondato nella misura in cui deduce sia contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, che violazione della legge penale; ed invero, affermato che il delitto di cui all’art. 636 cod.pen. può consumarsi anche a titolo di dolo eventuale, secondo il costante orientamento della corte di legittimità in base al quale il delitto di cui all’art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Rv. 268645 – 01), non poteva poi escludersi la sussistenza dell’elemento psicologico una volta accertata la presenza di piø capi di bestiame in un fondo che il ricorso espone essere interamente recintato, secondo puntuali emergenze probatorie pure indicate nella stessa impugnazione.
NØ il giudice di primo grado appare avere correttamente interpretato altro elemento di prova, pure indicato come sostanzialmente travisato nel ricorso del pubblico ministero, e cioŁ che, essendo i fatti verificatisi nel corso del 2018, i due imputati non potevano ritenere ancora in vigore un contratto di affitto di fondi rustici già ampiamente disdettato per morosità nel pagamento dei canoni diversi anni prima.
L’impugnata pronuncia pecca pertanto di contraddittorietà nella parte relativa all’applicazione del principio di diritto pure citato ed anche di un possibile profilo di travisamento della prova nella descrizione della natura recintata e non liberamente accessibile del fondo della persona offesa; profili, questi, che dovranno essere esplorati in sede di giudizio di rinvio.
L’annullamento va disposto con restituzione degli atti al Giudice di Pace di Nuoro in diversa persona fisica trattandosi di ricordo diretto e non per saltum .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Nuoro, in diversa persona fisica.
Spese della parte civile al definitivo.
Così Ł deciso, 13/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME