Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il 19/04/1956
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta travisamento della
prova e vizio di motivazione della sentenza che, previa riqualificazione del reato di cui all’art. 633 cod. pen. in quello previsto dall’art. 636-639-bis cod. pen., ha
condannato l’imputato alla pena di giustizia, genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali
sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa
del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e
contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia
inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
in particolare, la sentenza impugnata ha correttamente motivato sia in relazione all’elemento oggettivo del reato, stante dall’introduzione, seppure momentanea, dell’imputato e dei bovini nell’area abusivamente recintata per il pascolo degli animali, sia con riferimento al dolo generico previsto per la consumazione della fattispecie, avendo avuto il ricorrente piena contezza della propria condotta illecita al momento del fatto (sul punto si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
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