Particolare valore morale: non basta la ‘buona intenzione’ per evitare la condanna
L’attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale è una delle disposizioni più interessanti del nostro codice penale, ma la sua applicazione è tutt’altro che scontata. Con la recente ordinanza n. 11436/2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sui suoi limiti, negandola a un cittadino che, armato di paletta segnaletica, aveva deciso di regolare il traffico di sua iniziativa. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso: Il “Vigile Urbano” Fai-da-Te
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in primo grado e in appello, di un uomo per il reato previsto dall’articolo 497-ter del codice penale, relativo al possesso e uso illecito di segni distintivi. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile per aver utilizzato una paletta segnaletica, simile a quelle in dotazione alle forze dell’ordine, per dirigere la circolazione stradale.
Ritenendo ingiusta la condanna, l’uomo ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali.
L’appello e la tesi del particolare valore morale
Il fulcro del ricorso risiedeva nel secondo motivo, con cui si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. Secondo la difesa, l’intento dell’imputato non era criminale, ma al contrario lodevole: egli voleva semplicemente sopperire a una carenza e regolare il traffico per il bene della collettività. Un’azione, a suo dire, mossa da un impulso altruistico e socialmente utile.
Il secondo motivo d’appello, di natura più tecnica, riguardava l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni: l’obiettivo “personale” non ha valore sociale
I giudici di legittimità hanno definito il motivo relativo all’attenuante come “manifestamente infondato”. La Corte ha spiegato che, affinché si possa parlare di particolare valore morale, il motivo che spinge all’azione deve essere non solo apprezzabile, ma anche meritevole di “preminente considerazione per la coscienza collettiva”.
Nel caso specifico, l’obiettivo “personale” di regolare il traffico, peraltro basato su un’iniziativa unilaterale e non autorizzata, non raggiunge questa soglia. Sebbene l’intenzione potesse essere soggettivamente positiva, non si traduce in un valore oggettivamente riconosciuto e condiviso dalla società come tale da giustificare una mitigazione della pena per un comportamento illecito. Si tratta, in sostanza, di un’ingerenza non richiesta nelle funzioni pubbliche, che non può essere nobilitata a gesto di alto valore sociale.
Inammissibilità e Prescrizione: un nesso inscindibile
La bocciatura del motivo principale ha avuto una conseguenza processuale decisiva. La Corte ha ribadito un principio consolidato (già espresso nelle Sezioni Unite con la sentenza De Luca del 2000): l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello. In pratica, un ricorso palesemente infondato “congela” la situazione giuridica, precludendo al ricorrente la possibilità di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di legittimità.
Le conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima, di natura sostanziale, chiarisce che agire sulla base di quella che si ritiene essere una buona intenzione non è sufficiente per invocare l’attenuante dei motivi di particolare valore morale. È necessario che la motivazione sia oggettivamente e universalmente riconosciuta come nobile dalla coscienza sociale.
La seconda, di natura processuale, serve da monito: presentare un ricorso in Cassazione basato su argomenti manifestamente infondati non solo è inutile, ma è anche dannoso. L’inammissibilità che ne consegue preclude la valutazione di altre questioni, come la prescrizione, e comporta la condanna a sanzioni economiche. Una lezione di pragmatismo giuridico che sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione prima di adire la Suprema Corte.
Posso usare una paletta per dirigere il traffico se penso di fare un’azione utile alla comunità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obiettivo “personale” di regolare il traffico, anche se mosso da buone intenzioni, non costituisce un motivo di “particolare valore morale o sociale” tale da giustificare una riduzione di pena per il reato di uso illegittimo di distintivi.
Che cos’è l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale?
È una circostanza che può ridurre la pena quando chi commette un reato è spinto da motivazioni (come altruismo, solidarietà, ecc.) che la coscienza collettiva considera particolarmente nobili e meritevoli di una valutazione positiva.
Se il mio ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, il giudice può comunque dichiarare che il reato è prescritto?
No. La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce al giudice di rilevare l’eventuale prescrizione del reato che sia maturata dopo la sentenza di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11436 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAVA il 02/01/1951
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. d cui all’art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale è manifestamente infondato, perché l’obbiettivo “personale” di procedere alla regolazione del traffico con la paletta segnaletica, peraltro puramente addotto, non appare meritevole di preminente considerazione per la coscienza collettiva;
che il primo motivo è, per l’effetto, inammissibile, perché secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata (sez. U n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consiglierè estensore
GLYPH
Il Presidente