Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inutile?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità di condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e deve essere attentamente valutata dal giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso presentato per ottenere tale beneficio, soprattutto quando i motivi sono una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando unicamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze concrete del reato erano tali da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., con conseguente archiviazione del procedimento senza pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso non era idoneo a essere esaminato, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha confermato la validità del ragionamento del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva già adeguatamente spiegato perché il fatto non potesse essere considerato di particolare tenuità. In particolare, era stata sottolineata la ‘non lieve gravità della condotta’ alla luce delle specifiche modalità di esecuzione. Un elemento decisivo è stato l’aver commesso il reato in orario notturno. Secondo i giudici, agire di notte rende l’accertamento dei fatti più complesso e, di conseguenza, aumenta la gravità del comportamento illecito. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione corretta e sufficiente, concludendo che il ricorso era meramente ‘riproduttivo’ e privo di nuovi elementi di diritto su cui fondare una diversa valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese. Per essere ammissibile, il ricorso deve evidenziare vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione mancante o palesemente illogica da parte del giudice precedente. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e motivatamente respinti, specialmente in tema di valutazioni di merito come quella sulla particolare tenuità del fatto, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso che si limita a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dal giudice di merito è inammissibile.
Perché nel caso specifico non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata negata perché la condotta non è stata ritenuta di lieve gravità. Il giudice ha evidenziato che il reato è stato commesso in orario notturno, una circostanza che rende l’accertamento più complesso e quindi aggrava il fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 11186/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito, là dove rappresenta la non lieve gravità della condotta, alla luce delle modali esecuzione del fatto, tra cui l’averlo commesso in tempo notturno, ove l’accertamento è pi complesso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024