Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inutile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un importante chiarimento sui limiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Questo istituto, di grande rilevanza pratica, permette di escludere la punibilità per reati di modesta entità. La pronuncia in esame sottolinea come non sia sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito, ma sia necessario individuare vizi specifici nella sua motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Torino, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa dinanzi alla Suprema Corte era un unico motivo: la presunta erronea mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Secondo il ricorrente, i giudici d’appello avrebbero dovuto riconoscere la minima offensività della sua condotta e, di conseguenza, assolverlo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè se il fatto fosse o meno di particolare tenuità – ma si concentra sulla struttura del motivo di ricorso e sulla correttezza formale e logica della sentenza impugnata. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo era ‘manifestamente infondato’. La ragione di tale giudizio non è che l’imputato avesse necessariamente torto nel merito, ma che la sua critica alla sentenza d’appello era mal posta.
La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’, supportata da ‘corretti argomenti giuridici’, per spiegare perché non riteneva applicabile l’art. 131-bis nel caso specifico. Il ricorso, invece, si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti, senza però evidenziare vizi logici o errori di diritto nel ragionamento del giudice precedente.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti e decidere se un comportamento sia di lieve entità, ma controllare che il giudice che lo ha fatto prima abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto. Se la motivazione della sentenza impugnata è solida e ben argomentata, un ricorso che si limita a contestarne le conclusioni senza individuarne un vizio specifico è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia sbagliato valutazione. È invece indispensabile dimostrare dove e come ha sbagliato nel suo ragionamento: per esempio, evidenziando una palese illogicità, una contraddizione insanabile tra le varie parti della motivazione o una violazione di legge.
In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in una mera richiesta di riesame nel merito, preclusa in sede di legittimità. Le conseguenze di un ricorso inammissibile, come dimostra il caso, non sono trascurabili, comportando l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la strategia difensiva non solo inefficace ma anche economicamente svantaggiosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, era manifestamente infondato, limitandosi a criticare la valutazione del giudice senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sua motivazione.
Qual era il giudizio della Cassazione sulla sentenza della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha affermato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione di non concedere la causa di non punibilità in modo logico, coerente, puntuale e con argomenti giuridici corretti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37263 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
n. 47
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale e con corretti argomenti giuridici con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.