Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, volta a escludere la sanzione per reati di minima offensività. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e le decisioni dei giudici di merito possono essere contestate. Con l’ordinanza n. 45449/2023, la Corte di Cassazione ribadisce i limiti del proprio sindacato su questo tema, chiarendo quando un ricorso che lamenta il mancato riconoscimento di tale beneficio debba essere dichiarato inammissibile.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, inflitta dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze per un reato previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Questa norma punisce chi viola le prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorso e il diniego della particolare tenuità del fatto
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze concrete del reato erano tali da giustificare l’applicazione della causa di non punibilità, che la Corte d’Appello aveva invece negato. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la minima offensività della sua condotta.
Le motivazioni della Cassazione: il ricorso come tentativo di riesame del merito
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e coerente per escludere la sussistenza dei presupposti dell’art. 131 bis c.p. In particolare, la decisione si basava su elementi concreti emersi nel processo, come le risultanze del casellario giudiziale dell’imputato e le dichiarazioni di un testimone. Questi elementi, secondo i giudici di secondo grado, erano sufficienti a negare la particolare tenuità della condotta.
La Cassazione ha chiarito un punto cruciale: il ricorso non evidenziava un reale errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma si limitava a proporre una lettura alternativa e più favorevole delle prove. Questo tipo di doglianza, che mira a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove è un’operazione che esula dai suoi poteri. A conferma di questo principio, l’ordinanza richiama precedenti giurisprudenziali consolidati.
Le conclusioni: i limiti del giudizio di legittimità
La decisione in commento riafferma un principio cardine del processo penale: il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza non può trasformarsi in una rivalutazione delle prove. Quando un giudice di merito fornisce una giustificazione logica e coerente per escludere la particolare tenuità del fatto, basandosi su elementi concreti come i precedenti penali, il ricorso che si limita a contestare tale valutazione senza denunciare vizi specifici è destinato all’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva di fondamento.
Quando un ricorso in Cassazione per particolare tenuità del fatto è inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando risulta manifestamente infondato e si limita a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove già adeguatamente e coerentemente valutate dal giudice di merito, senza evidenziare una reale violazione di legge o un vizio logico della motivazione.
Quali elementi possono giustificare l’esclusione della particolare tenuità del fatto?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, elementi come le risultanze del casellario giudiziale dell’imputato e le dichiarazioni testimoniali possono essere considerati sufficienti dal giudice per escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale causa di non punibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45449 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45449 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Firenze il 5/3/2021 nei confronti di NOME in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011;
Rilevato con con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento a quanto emerge dal casellario e dalle dichiarazioni del teste COGNOME, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023