Particolare Tenuità del Fatto: Quando un Ricorso Generico Porta all’Inammissibilità
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione dei presupposti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 36988/2024, chiarisce un aspetto fondamentale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso che invocano tale causa di non punibilità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La Corte d’Appello di Trieste aveva confermato la condanna emessa in primo grado. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, la condotta contestata sarebbe stata talmente lieve da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., meritando quindi l’archiviazione del caso senza una condanna penale.
La Decisione della Cassazione: la Specificità del Ricorso sulla particolare tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e intrinsecamente generico. I giudici hanno sottolineato come non sia sufficiente lamentare genericamente la mancata applicazione di una norma per ottenere una revisione della sentenza. È invece indispensabile che il ricorrente indichi in modo puntuale e concreto gli elementi di fatto che il giudice di merito avrebbe trascurato o erroneamente valutato.
L’Onere di Indicare gli Elementi Concreti
Il punto cruciale della decisione risiede proprio nella genericità del motivo presentato. La Corte ha osservato che il ricorso non specificava in base a quali elementi concreti la condotta dovesse essere considerata di particolare tenuità. L’imputato si era limitato a invocare l’istituto, senza però fornire alla Corte gli strumenti per valutare se la decisione dei giudici di merito fosse effettivamente errata. In pratica, l’atto di impugnazione non spiegava perché, nel caso specifico, il reato fosse così lieve da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una “congrua argomentazione” sul perché la causa di non punibilità non fosse applicabile. La sentenza impugnata, infatti, aveva già escluso che la condotta concreta fosse priva del requisito della particolare tenuità. In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il ricorso non può essere un’occasione per una rivalutazione generale del merito della vicenda, ma deve attaccare specifici punti della motivazione della sentenza precedente. Poiché il ricorrente non ha indicato quali fatti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa, il suo motivo è stato giudicato sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa tecnica. Chi intende appellare una sentenza di condanna basandosi sulla particolare tenuità del fatto deve costruire un motivo di ricorso solido e dettagliato. Non basta affermare che il fatto è tenue; è necessario:
1. Identificare con precisione gli elementi fattuali (le modalità della condotta, l’esiguità del danno, ecc.) che dimostrano la minima offensività.
2. Spiegare perché il giudice di merito ha sbagliato nel non riconoscerli o nel valutarli in modo insufficiente.
3. Evitare formulazioni generiche e astratte, ancorando sempre l’argomentazione alle specificità del caso concreto.
In assenza di questa specificità, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso basato sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e intrinsecamente generico. Non indicava gli elementi concreti in base ai quali la condotta avrebbe dovuto essere considerata di particolare tenuità.
Cosa deve specificare un imputato quando invoca la non punibilità per particolare tenuità in un ricorso?
L’imputato deve indicare in modo specifico quali elementi concreti, eventualmente trascurati dal giudice di merito, caratterizzerebbero la sua condotta in termini di particolare tenuità. Non è sufficiente una semplice richiesta di applicazione della norma.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fornito congrua argomentazione sul difetto dei presupposti di applicabilità dell’istituto invocato, ritenendo la condotta concreta priva del requisito di particolare tenuità (pag. 3);
Considerato, inoltre, che il motivo è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la specifica condotta in contestazione si caratterizzerebbe in termini di particolare tenuità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024