Particolare Tenuità: La Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Generico
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, per invocarne l’applicazione, è necessario seguire rigorosi canoni processuali, soprattutto in sede di ricorso per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione generica e ripetitiva sia destinata all’insuccesso, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza, la difesa sosteneva che il reato commesso fosse così lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione sulla particolare tenuità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il fatto fosse o meno di particolare tenuità. Piuttosto, si concentra su un vizio preliminare e insanabile del ricorso stesso: la sua genericità.
La Corte ha rilevato come le argomentazioni presentate fossero una mera e ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte, con motivazione logica e congrua, dalla Corte d’Appello. Di fronte a un ricorso che non muove critiche specifiche e nuove alla sentenza di secondo grado, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, la Suprema Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una terza istanza di giudizio sui fatti. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è un apprezzamento di merito riservato ai giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. basandosi su elementi concreti previsti dall’art. 133 c.p., quali ‘l’intensità del dolo’ e la ‘gravità della condotta’. Questa valutazione, essendo stata supportata da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di Cassazione. Il ricorrente, invece di contestare specifici vizi logici o giuridici di quel ragionamento, si è limitato a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, cosa non permessa davanti alla Suprema Corte.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, volto a censurare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto. Invocare la particolare tenuità richiede un’argomentazione precisa che demolisca la logicità della motivazione del giudice di merito, non una semplice riproposizione di tesi già sconfitte.
Perché il ricorso che invocava la particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e una ‘pedissequa reiterazione’ delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi o specifici argomenti di critica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Risposta: In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la particolare tenuità del fatto?
Risposta: La Corte d’Appello ha escluso la particolare tenuità del fatto basandosi sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, in particolare valutando ‘l’intensità del dolo’ e la ‘gravità della condotta’ desunte dalla ricostruzione complessiva dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. generico e si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disat con motivazione congrua e logica, dalla Corte territoriale che, condividendo la decisione del Gi di primo grado, ha dato conto degli elementi – contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen. base dei quali ha ritenuto di non poter qualificare il fatto di particolare tenuità (in p l’intensità del dolo e la gravità della condotta tratte dalla complessiva ricostruzione dell’occ oggetto di puntuale censura), così compiendo una valutazione che non può essere sindacata in questa sede per il tramite del diverso apprezzamento che il ricorso pure finisce per prospettare ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024.