Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8980 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8980 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBAYE SERIGNE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e letta la memoria depositata in data 18 dicembre 2025 nell’interesse del medesimo;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anche riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti;
che, infatti, i giudici di appello – confermando la più ampia motivazione del giudice di primo grado sul punto ed indicando quali ragioni ostative alla configurabilità della diminuente richiesta, tanto l’entità del pregiudizio economico inferto alle aziende titolari dei marchi oggetto di contraffazione (anche tenuto conto del numero dei beni oggetto di ricettazione), quanto l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato, emergente dai diversi precedenti, anche specifici presenti a suo carico – hanno correttamente applicato i principi affermati da questa Corte, secondo cui l’attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01) e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell’azione, e alla personalità dell’imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271154; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione del reato ascritto all’odierno ricorrente, non può procedersi alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.