Particolare tenuità: Quando il Fatto Lieve non Esclude la Punibilità
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha offerto un importante chiarimento sulla nozione di particolare tenuità del fatto, delineando una netta distinzione tra l’attenuante specifica prevista per alcuni reati e la causa generale di non punibilità. Il caso, relativo alla ricettazione di un telefono cellulare, dimostra come il riconoscimento di un ‘fatto di particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 648 c.p. non implichi automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per reati lievi.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. I giudici di merito, pur riconoscendo l’ipotesi attenuata del reato, ossia il ‘fatto di particolare tenuità’ previsto dal quarto comma dell’art. 648 del codice penale, negavano all’imputato la concessione della più generale causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
Ritenendo illogica tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il riconoscimento della lieve entità del fatto avrebbe dovuto necessariamente condurre all’esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Secondo gli Ermellini, non vi è alcuna contraddizione nella decisione della Corte d’Appello. La valutazione richiesta per l’applicazione dell’attenuante speciale non coincide con quella, più ampia, necessaria per l’applicazione della causa di non punibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la distinzione tra le due ipotesi di particolare tenuità
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra i due istituti giuridici. La Corte ha chiarito che il ‘benevolo riconoscimento’ dell’ipotesi attenuata della ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.) non è in alcun modo in contrasto con il diniego della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.).
La motivazione dei giudici di merito era infatti fondata su un criterio differente: il valore definito ‘apprezzabile’ del bene ricettato (il telefono cellulare) e la presenza di un danno per la persona offesa che non poteva ritenersi ‘esiguo’. Proprio quest’ultimo elemento, il danno non trascurabile per la vittima, è una circostanza che, di per sé, impedisce di qualificare l’offesa complessiva come di particolare tenuità ai fini dell’art. 131-bis c.p.
In altre parole, mentre l’attenuante può riguardare aspetti specifici del singolo reato, la causa di non punibilità richiede una valutazione globale della minima offensività del fatto, che include necessariamente la considerazione del pregiudizio arrecato alla vittima.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione di un’attenuante per la lieve entità di un reato non comporta un automatico diritto all’esclusione della punibilità. La valutazione per l’art. 131-bis c.p. è autonoma e deve tenere conto di tutti gli indici di gravità del fatto, con particolare riguardo al danno cagionato. La decisione sottolinea come anche beni di uso comune, come uno smartphone, possano avere un valore ritenuto ‘apprezzabile’ dalla giurisprudenza, tale da escludere l’applicazione della causa di non punibilità e confermare la rilevanza penale della condotta.
Il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità per la ricettazione obbliga il giudice a concedere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen. non è in contrasto con il diniego della causa di non punibilità, poiché le valutazioni alla base dei due istituti sono diverse e autonome.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché contestava un’illogicità inesistente. La motivazione della Corte d’Appello, che negava la non punibilità a causa del valore apprezzabile del bene e del danno non esiguo per la vittima, è stata considerata corretta e sufficiente.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità nel caso specifico?
Gli elementi decisivi sono stati il valore del bene ricettato (un telefono cellulare), definito come ‘apprezzabile’, e la conseguente presenza di un danno per la persona offesa giudicato non ‘esiguo’. Questa circostanza, da sola, è sufficiente a impedire che l’offesa sia considerata di particolare tenuità ai fini dell’art. 131-bis cod. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. denunciando l’illogicità della mol:ivazione che aveva riconosciuto l’ipotesi attenuata della ricettazione, è manifestamente infondato: il benevolo riconoscimento dell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. (fatto di particolare tenuità) non può ritenersi in contrasto con la valutazione operata dai giudici di merito in merito al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., giustificato con il valore defin come “apprezzabile” del bene ricettato (telefono cellulare), in presenza di un danno per la persona offesa che, in ogni caso, non può ritenersi esiguo: circostanza che, di per sé, impedisce di considerare l’offesa come di particolare tenuità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Presidente