Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3391 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3391 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME, che dedu la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione a valutazione di superfluità della teste NOME COGNOME, è inammissibile perché reite censure già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di ill manifesta, avendo la Corte di merito spiegato, in maniera esaustiva e persuasiva (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), detta valutazione, peraltro già espressa dal Tribunal evidenziando, in primo luogo, la non persuasività della tesi difensiva, qui ribadita, secondo due testimoni già sentiti erano dipendenti di altre imprese del gruppo RAGIONE_SOCIALE, mentre l NOME era l’unica dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, posto che quest’ultima soci amministrata dall’imputata, madre dei germani RAGIONE_SOCIALE, nel 2016 – ossia in periodo contestazione – aveva incorporato le società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, amministra dai figli della NOME, sicché i due testimoni, dipendenti di altre società dello stesso RAGIONE_SOCIALE, erano perfettamente a conoscenza della crisi di liquidità della RAGIONE_SOCIALE, r che essa era dipesa da una riduzione della vendita e dalla cattiva gestione della crisi d settore orafo; in secondo luogo, che ove la difesa avesse voluto introdurre elementi p specifici atti ad illustrate la ragioni della crisi di liquidità della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovu a prove documentali, e non già testimoniali, dal momento che detta crisi, per sua natura, de risultare dalle scritture contabili obbligatorie e dalla dichiarazioni fiscali;
rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge in relazione all’ar comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile essendo reiterativo di censure che l Corte di merito ha rigettato con motivazione aderente al dato normativo, avendo ravvisato nell’entità dell’imposta evasa, pari a 269.269 euro – e quindi superiore alla soglia di 1 euro – un elemento ostativo ai fini della qualificazione dell’offesa in termini di “s tenuità”, valutazione che certamente non si pone in contrasto con il disposto dell’art. comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 – come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d 14 giugno 2024, n. 87 – il quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, i prevalente, tra l’altro “l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore stabilito ai fini della punibilità”, laddove, per meritare di l’appellativo di particolare tenuità, detto scostamento deve avere carattere minimale, ossia vicinissimo alla soglia di punibili fissata dal legislatore ad euro 250.000 (cfr. Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 201 Reggiani, Rv. 266570 – 01);
vista la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che, nel riprendere, senza elementi sostanziale novità, le argomentazioni del ricorso, insiste per l’accoglimento del ric medesimo;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.