Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 10/06/1999
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il
reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di
profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen.,
che, per costante giurisprudenza, non è configurabile rispetto alla condotta di mero rientro nell’abitazione (cfr. Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, v.
262154);
le censure difensive sono, altresì, manifestamente infondate in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
in ragione delle concrete modalità del fatto (l’imputato, in orario notturno si era allontanato dall’abitazione per circa due ore, incurante dell’attivazione del dispositivo di controllo applicatogli), circostanze ritenute incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell’offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025