Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 86 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 86 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, in data 12 marzo 2025, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva assolto NOME COGNOME ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., per il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., lo ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, concedendogli i doppi benefici di legge.
All’imputato era stato contestato di avere , quale conducente dell’autovettura Opel Astra di proprietà del padre, per colpa generica e violazione dell’art. 149 Cod. strada, tamponato, mentre percorreva la strada arginale del torrente Niceto, l’autovettura Fiat Panda e cagionato, al conducente di detto mezzo, lesioni personali gravi, consistite in ‘politrauma in paziente con insufficienza respiratoria acuta’ , giudicate guaribili in giorni 75.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza poiché l’appello del Procuratore generale non è mai stato notificato al difensore che ha ricevuto solo il decreto di citazione. Si lamenta, altresì, che la notifica all’imputato è stata eseguita erroneamente l’11 febbraio 2025 a mezzo RAGIONE_SOCIALE, contestualmente al decreto di citazione e di essa vi è solo prova dell’invio , non anche della ricezione. Anche a ritenere corretta la notifica alla parte privata, di fatto, sarebbe stato impossibile proporre appello incidentale entro il 26 febbraio 2025 e, in ogni caso, non sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni liberi dalla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, essendo stata l’udienza, celebr ata il 12 marzo 2025.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio e alla conseguente affermazione di responsabilità dell’imputato. La Corte territoriale, in tesi difensiva, si è limitata a valorizza re l’entità delle lesioni patite dalla persona offesa e la violenza dell’urto tra i due veicoli . Nel corso dell’istruttoria dibattimentale era, tuttavia, emerso che la persona offesa circolava a bordo della Fiat Panda senza cinture di sicurezza e trasportando, sul retro del veicolo, una bombola di gas che, in seguito alla ‘f renata ‘ , colpiva il conducente cagionandogli lesioni. La Corte di appello, pur avendo richiamato la sentenza delle Sezioni Unite, Tushaj, (n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590) non ne ha fatto buon governo non avendo proceduto alla valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta . Il ricorrente, inoltre, contesta l’assunto secondo cui il risarcimento non può costituire presupposto per il riconoscimento della causa di non punibilità.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
Si legge nella sentenza impugnata che con conclusioni scritte, pervenute in cancelleria il 7 marzo 2025, il difensore dell’imputato ha eccepito che l’atto di impugnazione proposto dal P.G. non gli sarebbe stato notificato in qualità di difensore dell’imputato , motivo per il quale veniva chiesto un rinvio dell’udienza al fine di esercitare il diritto di difesa.
L ‘eccezione difensiva è stata respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e con congrui richiami giurisprudenziali.
Si intende in questa sede ribadire il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui «l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all’art. 178 cod. proc. pen. L’unico effetto dell’omissione è quello di non fare decorrere il termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (Sez.6, n. 6246 del 11/01/2024, Rv. 286082 -01; Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 275802 -01; Sez. 1).
L’art. 584 cod. proc. pen . dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato e notificato alle parti private. Si tratta di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell’altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall’impugnante principale.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione formulata, pedissequamente riproposta in questa sede, ha evidenziato che l’atto di impugnazione, su impulso della stessa Corte di appello, è stato notificato al ricorrente, in uno al decreto di citazione, tramite l’Ufficio Unep di Messina in data 11 febbraio 2025.
Il ricorso non si confronta con l’esegesi svolta e , anzi, assume che della notifica non vi sarebbe prova. Trattandosi della deduzione di un errore in procedendo ed essendo il sindacato del giudice di legittimità pieno, potendosi estendere anche all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2028, Rv. 273525 -01) va rilevato che l’argomento è destituito di fondamento, risultando dagli atti che la notifica dell’atto in parola è regolarmente avvenuta a mani della moglie di COGNOME NOME in data 11 febbraio 2025.
L’art. 595 cod. proc. pen. stabilisce che «l’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’art. 584 ».
Ne consegue che dall’11 febbraio 2025 decorreva il termine previsto dall’art. 595 cod. proc. pen. per proporre, eventualmente, appello incidentale che non è stato proposto e con la memoria ex art. 598 bis cod. proc. pen. del 7 marzo 2025 il difensore si è limitato a eccepire di non avere ricevuto, quale difensore, l’atto di appello presentato dal P.G. limitandosi a chiedere un rinvio al fine di esercitare il diritto di difesa.
Da quanto detto discende la inammissibilità del motivo di ricorso.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, versato in fatto,
con il quale si offre una lettura alternativa degli elementi raccolti in sede istruttoria, introducendo inammissibilmente profili di ‘concorso’ del conducente nella causazione dell’evento .
L’argomento difensivo non si confronta con la motivazione coerente e non manifestamente illogica con la quale la Corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non potere assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. ponendo l’accento sulle concrete modalità della condotta oltre che sulla entità del danno.
E’ stat o posto, in particolare, l’accento sulla violenza dell’impatto determinato dal tamponamento, avvenuto, peraltro, in condizioni metereologiche e di visibilità descritte come ottime, ritenuta indicativa della violazione dell’art. 149, comma 1, Cod. strada, desumendola non solo dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa ma anche dal verbale di accertamenti urgenti che dava atto della presenza di tracce di una frenata da parte del COGNOME che, evidentemente, non si era rivelata utile ad evitare l’incidente.
Come pure è stata valorizzata l’entità delle lesioni, pari a 7 5 giorni, considerato anche il lungo periodo di degenza in ospedale.
Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo della sentenza delle Sezioni Unite Tushaj (del 25/02/2016, n.13681, Rv. 266590-01) secondo cui l ‘esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta de lle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo, del grado della colpevolezza, rispetto alle quali è stato ritenuto recessivo l’avvenuto risarcimento da parte della compagnia assicurativa e non dall’imputato «peraltro, rimasto assente durante il procedimento».
E’ noto che n el bilanciamento operato tra i vari elementi del caso concreto il giudizio di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi; infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui rileva, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).
Il terzo motivo è inammissibile per genericità limitandosi a lamentare l’impiego di formule di stile che si assumono utilizzate per la determinazione del
trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza, invero, confrontarsi con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso sul punto a pag. 4 della sentenza che valorizza le gravi modalità della condotta oltre che alla mancanza di elementi positivi idonei a «giustificare un trattamento di particolare benevolenza in favore dell’imputato».
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente NOME COGNOME