Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica per Abusi Edilizi Rilevanti
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito, specialmente in materia di reati edilizi e paesaggistici. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che, di fronte a opere abusive di una certa entità, questa porta verso l’assoluzione rimane chiusa. Il caso analizzato riguarda la costruzione di un manufatto in cemento armato di dimensioni significative, per il quale la difesa ha invocato invano la lieve entità dell’offesa.
I Fatti del Caso: Manufatto Abusivo e Sbancamento
Il ricorrente era stato condannato per aver realizzato un manufatto in cemento armato, con una struttura portante in travi di acciaio, per una superficie di 57,60 metri quadrati. L’opera era completata da una copertura in lamiere grecate e, aspetto non secondario, era stata preceduta da un’importante opera di sbancamento del terreno circostante. Tali interventi integravano una serie di reati previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Il Ricorso in Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
Di fronte alla condanna, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basando la propria argomentazione su un unico punto: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il fatto sarebbe stato di minima offensività, e pertanto meritevole di proscioglimento. A sostegno di questa tesi, veniva evidenziata la finalità della struttura, destinata al ricovero di mezzi agricoli, e quindi considerata servente all’attività lavorativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello logica, coerente e corretta. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla tenuità del fatto deve basarsi su criteri oggettivi legati alla condotta e al danno o pericolo cagionato. Nel caso di specie, la costruzione non poteva essere considerata di lieve entità per diverse ragioni:
1. Materiali e Struttura: L’uso di cemento armato e travi in acciaio indica un’opera solida, stabile e permanente, non una struttura precaria o facilmente amovibile.
2. Dimensioni: Una superficie di quasi 60 metri quadrati è tutt’altro che trascurabile.
3. Impatto sul Territorio: L’esecuzione di un’importante opera di sbancamento del terreno è un elemento che aggrava la condotta, dimostrando un impatto significativo e irreversibile sul paesaggio e sull’assetto idrogeologico.
La Corte ha inoltre specificato che la finalità del manufatto (ricovero di attrezzi agricoli) è irrilevante ai fini della valutazione sulla tenuità del fatto, poiché non attenua la gravità dell’abuso edilizio e paesaggistico commesso. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi giudicata pienamente logica e razionale, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: i Limiti della Tenuità del Fatto
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato: la particolare tenuità del fatto non è un’esimente applicabile indiscriminatamente. In materia edilizia, la valutazione deve tenere conto della natura, delle dimensioni e dell’impatto complessivo dell’opera abusiva. La realizzazione di manufatti stabili, di dimensioni non irrisorie e che comportano una modifica permanente del territorio, come uno sbancamento, esclude in radice la possibilità di qualificare l’offesa come ‘tenue’. La decisione della Cassazione, oltre a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha imposto anche il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
La realizzazione di un abuso edilizio può essere considerata di ‘particolare tenuità’?
In linea di principio sì, ma la sua applicazione dipende dalla gravità oggettiva dell’intervento. Come dimostra questa ordinanza, opere di dimensioni significative, realizzate con materiali permanenti come il cemento armato e che comportano modifiche sostanziali del territorio (es. sbancamento), non rientrano in questa categoria.
Quali elementi sono stati decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
I giudici hanno considerato tre elementi principali: la natura della costruzione (cemento armato e acciaio), le sue dimensioni (57,60 mq) e, in particolare, il fatto che fosse stata compiuta un’importante opera di sbancamento del terreno, indicativa di un impatto rilevante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a SAN LORENZO il 17/07/1944
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37845/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per i reati degli art b), 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 nonché per il reato dell’art. 181 d.lgs. 42 de
Rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il d causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fa l’imputato ha realizzato un manufatto in cemento armato con struttura portante in travi d di mq 57,60 e copertura in lamiere grecate e ha compiuto un’importante opera di sbanca del terreno;
Ritenuto che gli argomenti addotti dal ricorrente in merito alla finalità servente del destinato al ricovero di mezzi agricoli non sono rilevanti a fondare la causa di prosciog
Ritenuto, per contro, che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e razionale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa d ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente