Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Novoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecce, la quale aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per av realizzato interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire e consistiti nella realizzazione di: un container delle dimensioni di circa cinque metri x dieci metri, posizionato tramite blocchi tufacei delle dimensioni di cm. 25x50x25 su un ampio massetto di calcestruzzo, con destinazione d’uso residenziale; una piattaforma di calcestruzzo per una superficie di circa 30 mq. delimitata da blocchi tufacei per un’altezza dal piano di campagna di circa 100 cm., a cui si accede tramite una scala composta da quattro gradini; un pergolato costituito da elementi di legno lamellare; un nuovo arco di accesso realizzato sulla INDIRIZZO.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Espone il difensore che la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità in esame unicamente valorizzando la consistenza dell’intervento abusivo, senza valutare non solo altri parametri – quali la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale rispetto di eventuali vincoli – ma anche la precarietà e l’esiguità delle opere realizzate, nonché la loro facile eliminabilità. Aggiunge il difensore che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che, per poter beneficiare della causa di non punibilità, l’imputato avrebbe dovuto rimuovere le opere abusive, posto che la condotta post delictum è uno dei parametri per valutare la gravità dell’offesa.
3. li ricorso è inammissibile.
La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta – è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., segue, in caso di vaglio positivo – e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenu la speciale tenuità dell’offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiara
delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previst dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudice, pertanto, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, cons guentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 – dep. 02/05/2019, Venezia, Rv. 275940).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi ora ricordati, ha correttamente escluso i presupposti applicativi della causa di non punibilità in esame, individuando, quale elemento ostativo avente carattere assorbente, l’obiettiva consistenza delle opere abusive, come peraltro emerge ictu °cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, opere che certamente non possono essere ritenute di scarso impatto sul territorio, con l’evidente conseguenza che l’offesa non può qualificarsi in termini di “particolare tenuità”.
Né merita censura la motivazione laddove la Corte di merito ha evidenziato che l’imputato, nemmeno dopo la sentenza di primo grado, ha rimosso le opere abusive: condotta, questa, certamente valorizzabile per effetto della modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. n ottobre 2022, n. 150, il quale, tra l’altro, assegna rilevanza, ai fini della valutazio del carattere di particolare tenuità dell’offesa, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497).
Nella specie, la Corte ha perciò correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ossia la consistenza delle opere abusive e la condotta dell’imputato post delictum, giungendo ad escludere, con una motivazione certamente
non implausibile sul piano logico – e quindi non censurabile in sede di legittimità l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10/04/2024.