Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISA il 06/06/1998
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Pisa, che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro millecinquecento di ammenda.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea app . licazione della legge penale e vizio di motivazione, non essendo stata provata la definitività della precedente violazione integrante il requisito della recidiva nel ,biennio; II) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 3.Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico.
La Corte d’appello, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, ha evidenziato come risulti accertata la definitività della precedente violazione, come si desume dalla nota richiamata in sentenza, proveniente dai Carabinieri di Castiglioncello nella quale si attesta che il ricorrente non ha proposto ricorso avverso il verbale riguardante la precedente contravvenzione.
Il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è del pari manifestamente infondato.
La motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione delle modalità della condotta, che il fatto non fosse connotato da speciale tenuità (il veicolo condotto dal ricorrente, infatti, era anche sprovvisto di copertura assicurativa, con grave nocumento per gli utenti della strada). Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non censurabile in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 COGNOME, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art.133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento).
Deve peraltro aggiungersi come, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812).
La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo terzo di ricorso), incentrata sull’assenza di positivi elementi di valutazione, è parimenti conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il