Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25869 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nate il 15/12/1995 COGNOME (CUI 039X4V9) nate il 16/05/1997
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano state
ritenute responsabili del delitto di tentato furto aggravato in concorso;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia l’inosservanza della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della sussistenza
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (Se
2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); inoltre, ess
si rivela pure manifestamente infondato, dal momento che è
ius receptum che i criteri indicati
nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alter
quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi . Che, pertanto, assolutamente ineccepibile si palesa la negazione della causa di non punibilità avuto riguardo alla professionalità delle modalità del “borseggio”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.