Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41553 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 25/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, C.U.I. NUMERO_DOCUMENTO, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/04/2025, della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 novembre 2023 il Tribunale di Teramo condannava NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente venduto a NOME COGNOME grammi 3,66 di sostanza stupefacente del tipo eroina per un corrispettivo di euro 155,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Con sentenza del 24 aprile 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione in punto di contestazione del possesso di sostanza di diversa tipologia al fine di valorizzazione la modalità della condotta.
In sintesi, il ricorrente lamenta che la Corte abruzzese, ai fini del rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato circostanze indizianti in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, vale a dire il possesso di materiale da taglio, il confezionamento e la suddivisione in dosi, relative agli elementi che integrano la condotta tipica, di fatto estranee al giudizio in termini di speciale tenuità ed ai parametri di cui all’art. 131-bis cod. pen., sottolineando peraltro che il possesso di diverse sostanze non trova riscontro nella imputazione, dove si parla di unica sostanza e di un quantitativo modico, e che la valorizzazione della sussistenza di un precedente penale non era idonea ad
integrare il requisito della c.d. abitualità.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione sul punto.
In sintesi, la difesa lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito giustificato il diniego attraverso la valorizzazione di circostanze di segno negativo e non essendosi tenuto conto delle circostanze addotte dal ricorrente quali la modesta rilevanza del fatto e l’esigenza di adeguare la pena al caso concreto.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione sul punto.
In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere di non escludere la recidiva, si Ł limitata a constatare il precedente specifico e la ricaduta nel reato, senza far cenno ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed alla risalenza nel tempo dei precedenti, senza cioŁ valutare il tipo di devianza, la qualità ed il grado di offensività dei comportamenti, la personalità del reo e il grado di colpevolezza.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, con la quale si insiste nei motivi di ricorso proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Deve essere ricordato in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) hanno puntualizzato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, nonchØ della condotta susseguente al reato sulla base della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022.
Occorre altresì ricordare che la medesima decisione ha chiarito che, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità, il comportamento deve ritenersi tale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, precisando, sul punto, che il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto e che la pluralità di illeciti non presuppone che si sia in presenza di condanne irrevocabili.
Ebbene, la censura del ricorrente non coglie nel segno, posto che, in disparte il richiamo al precedente specifico del ricorrente che appare ambiguo, non avendo la Corte chiarito se il riferimento sia relativo alla condizione ostativa della abitualità del comportamento di cui all’art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata ha, comunque, valorizzato, ai fini della valutazione del grado di offensività, la gravità della condotta di reato, in relazione alle modalità concrete della stessa, sottolineando il possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura (v. pag. 1 della sentenza di primo grado), nonchØ di materiale per il taglio, oltre al confezionamento dello stupefacente e alla suddivisione in dosi, ritenendo così il fatto di reato contestato non qualificabile come di “particolare” tenuità, vale a dire dotato di minima e trascurabile offensività in concreto.
La motivazione adottata non si presta a censure, posto che in merito al riconoscimento
(o al diniego) della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940). Il riferimento operato dalla Corte alla gravità della condotta Ł pertinente: si tratta di giudizio che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, nel caso in esame non ravvisabile.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La Corte di legittimità Ł ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima Ł stata così redatta: « la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato »).
La Corte di appello non ha ritenuto l’imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l’assenza di elementi positivi o di condotte tali da essere favorevolmente apprezzate in favore del ricorrente ed idonei a mitigarne il trattamento sanzionatorio, sottolineando peraltro come il richiamo alle disagiate condizioni di vita, personali e sociali, contenuto nell’atto di impugnazione, risultasse del tutto sprovvisto di specificità.
Tale motivazione, congrua e logica, non Ł in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, mentre gli ulteriori elementi indicati in ricorso – solo genericamente prospettati – non incidono sulla tenuta logica della motivazione.
In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi Ł dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite CalibŁ (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, CalibŁ, Rv. 247838) hanno affermato che Ł compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione
dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262).
Tanto premesso, i giudici del merito, le cui argomentazioni si saldano tra loro, costituendo un unico corpo motivazionale, vertendosi in ipotesi di ‘doppia conforme’, hanno non illogicamente ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di una condanna, divenuta irrevocabile in data 01/07/2022, per il medesimo delitto oggetto del presente procedimento, sottolineando che la reiterazione dell’illecito costituisce un effettivo sintomo di incremento della pericolosità, tale da escludere una valutazione di occasionalità della ricaduta nel reato.
Rispetto a tali argomenti, le censure proposte si palesano generiche.
Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi ricordare che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quella evidente, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali Ł stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonchØ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME