Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udi a la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; d- ‘ , 9t O rU Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo GLYPH Ct9/1 GLYPH ,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale per aver asso COGNOME NOME del reato ascritto limitatamente ai telefoni cellulari Samsung modello Galaxy TARGA_VEICOLO (i cui numero seriali sono richiamati in dispositivo), ridotto pena a mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa, nonché la provvisiona immediatamente esecutiva in favore della parte civile costituita – ha conferm la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il furto, aggravato ai dell’art. 61 n. 11 cod. pen., di due telefoni cellulari Samsung modello Galaxy n. 3 (noleggiati dalla società RAGIONE_SOCIALE), del valore di euro 250,00 circa ciascuno.
GLYPH Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che solleva motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché carenza ed illogicità motivazione al riguardo. Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto considerazione, come elementi che sostanziano l’esiguità del danno, le condizi della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali l’importo di comple euro 500,00 sarebbe irrisorio. La valutazione della Corte di appello sare illegittima anche laddove sostiene l’abitualità della condotta perché l’imp risulterebbe pluripregiudicato per delitti della stessa specie ed indole di que cui si procede: si tratterebbe, tuttavia, di precedenti molto risalenti ne (anni 2010 e 2012), di tal che non è possibile dedurne la serialità delle con Né la contestata recidiva può essere considerata ostativa all’applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
2.2. Violazione dell’art. 133 cod. pen., nonché carenza e contraddittorietà motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al manc riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sussisterebbero i presupposti. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad o un’esigua e non motivata riduzione della pena inflitta in primo grado, in rag del proscioglimento dell’imputato per il furto di tre dei cinque telefoni ce oggetto di contestazione, senza nulla aggiungere in merito alla sproporzi determinata dal fatto che la riduzione è pari ad un solo mese;
2.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 167 co pen., in relazione ai presupposti di applicazione della sospensione condizio della pena anche in caso di precedente riconoscimento e precedenti condanne, trascorso il periodo per l’estinzione dei reati ex art 167 cod. pen.; nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico sia dichiarato inammissibile.
In data 14/11/2023, sono pervenute le conclusioni della parte civil RAGIONE_SOCIALE, a firma dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a richiamare, a sostegno dell’asserita non abit della condotta, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti commessi – che peraltro afferma genericamente (senza alcuna allegazione al riguardo) estinti ai sensi dell’art. 167 cod. pen. -, il cosiddetto tema del silente”. Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo, in pu valutazione dell’abitualità, non trova un riscontro letterale: l’art. 131-bis co infatti, non evoca in alcun punto il postulato dell’attualità. L’istituto si co invece, all’attitudine che una sequenza di reati, che condividono la medesi
indole, siano – o meno – espressivi di una “non occasionalità” della condott disamina; valutazione da compiersi alla stregua di una complessiva valutazio del fatto rispetto alle ulteriori condotte omogenee, precedenti ed anche success non necessariamente irrevocabilmente accertate, estinte o improcedibili, e finan già dichiarate particolarmente tenui (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, che ha stabilito il principio secondo cui “Ai fini del presupp ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente a reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello pres esame”. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazion presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle conda irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui – ma ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
E dunque il tempo silente non assume autonoma rilevanza, dovendo la “non occasionalità” della condotta essere desunta da elementi fattuali dotati necessaria attitudine dimostrativa. Sul punto, la deduzione difensiva è aspecif giacché il ricorrente si limita ad invocare il “tempo silente” quale fattore o al diniego dell’applicazione dell’istituto, omettendo di rappresentare quale pos indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebb concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità, non esclusa dall’intervallo temporale segnalato (e, in ipotesi, r all’esecuzione della pena). Ne deriva che la statuizione del Giudice del merit sottrae a censure nella presente sede di legittimità.
Parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, entra afferenti al trattamento sanzionatorio. Non sono infatti deducibili in se legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rime alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia fr arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di sp la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione discrezionale del tutto congru non poter riconoscere l’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. p considerazione del valore, che «non può certo dirsi di speciale tenuità», dei tel trafugati, pari a complessivi euro 500,00. Merita, al riguardo, richiamar giurisprudenza di questa Suprema Corte a mente della quale “La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariament che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoc irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia sub
conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto pass di sopportare il danno economico derivante dal reato” (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di COGNOME Giulio, Rv. 280615).
La motivazione relativa all’invocata sospensione della pena, infine, è immune dalle censure sollevate, poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrat le ragioni della mancata concessione del beneficio: i numerosi precedenti penal dell’imputato «fanno ritenere che in futuro egli non si asterrà dal commette ulteriori delitti. Peraltro, la concessione del beneficio in parola, già concess prima volta all’imputato, non ha sortito effetto deterrente alcuno, visto che dopo averne goduto, ha commesso i delitti oggetto del presente giudizio».
Si tratta di motivazione che vale anche a dar conto della decisione in ordin alla commisurazione della pena.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di dir (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME Ciro), la liquidazion delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della part non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, s contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile.
Così deciso il 29 novembre 2023
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