Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Abitualità Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza uno di questi paletti: l’abitualità della condotta. Il caso esaminato riguardava un automobilista condannato per guida senza patente e senza copertura assicurativa, al quale era stata negata la non punibilità proprio a causa dei suoi precedenti specifici.
I Fatti del Caso: Guida Senza Patente e Assicurazione
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per aver violato l’articolo 116 del Codice della Strada, essendo stato sorpreso alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto del necessario titolo abilitativo (la patente) e della copertura assicurativa obbligatoria. La difesa dell’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare la condotta sufficientemente lieve da rientrare nell’ambito dell’art. 131-bis c.p., con una motivazione ritenuta carente e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che i giudici di merito avevano correttamente escluso il beneficio della non punibilità, basando la loro decisione su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con le risultanze processuali: l’elevato disvalore della condotta e, in modo dirimente, l’abitualità del comportamento del reo.
Le Motivazioni: Il Disvalore e la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha smontato la tesi difensiva analizzando due aspetti cruciali che impedivano l’applicazione del beneficio richiesto.
Il Doppio Illecito: Guida Senza Titolo e Senza Copertura Assicurativa
In primo luogo, la sentenza ha evidenziato come la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità. L’imputato non si era limitato a una singola infrazione, ma ne aveva commesse due di notevole gravità e strettamente connesse: guidare senza averne titolo e farlo con un veicolo privo di assicurazione. Questa combinazione, secondo la Corte, aumenta significativamente il disvalore oggettivo del fatto, poiché mette a repentaglio la sicurezza stradale e priva eventuali vittime di un sinistro della garanzia di un risarcimento. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva valorizzato questa circostanza, è stata quindi ritenuta logica e priva di vizi.
L’Abitualità nel Reato come Causa Ostativ
Il secondo e decisivo argomento riguarda l’abitualità della condotta. L’art. 131-bis c.p. esclude espressamente la sua applicazione quando l’autore del reato è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, o quando ha commesso più reati della stessa indole. Nel caso di specie, era emerso che l’imputato aveva già riportato altre due condanne precedenti per fatti analoghi. Questa circostanza, correttamente valorizzata dai giudici di merito, è stata ritenuta prova inconfutabile di un comportamento non occasionale, ma abituale. La Cassazione ha richiamato anche un proprio precedente (Sez. 6, n. 6551 del 2020) per rafforzare il principio secondo cui la presenza di precedenti specifici è un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per chi commette illeciti in modo seriale. La valutazione della tenuità non può limitarsi al singolo episodio, ma deve considerare la condotta complessiva dell’autore e la sua storia criminale. La decisione sottolinea che la compresenza di più violazioni gravi, come la guida senza patente e senza assicurazione, è di per sé un indice di un disvalore che difficilmente può essere qualificato come ‘tenue’. Soprattutto, conferma che la recidiva specifica costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione del beneficio, proteggendo la ratio della norma, che è quella di perdonare il reato occasionale e di minima gravità, non di incentivare la reiterazione degli illeciti.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a chi guida senza patente e assicurazione?
La sentenza chiarisce che la non punibilità può essere esclusa quando le circostanze indicano un disvalore non trascurabile. In questo caso, la condotta di guidare essendo sprovvisto sia di patente sia di copertura assicurativa è stata considerata di gravità tale da non poter essere ritenuta ‘tenue’.
Cosa si intende per ‘abitualità nel reato’ ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
L’abitualità nel reato si configura quando l’imputato ha già riportato condanne per reati simili. Nel caso specifico, le due precedenti condanne per fatti analoghi sono state considerate prova di una condotta non occasionale, ma abituale, impedendo così l’applicazione del beneficio della non punibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità: la Corte di appello, argomentando adeguatamente, ha ritenuto che la condotta non rivestisse i caratteri della particolare tenuità in considerazione del fatto che l’imputato, oltre ad essere sprovvisto di titolo abilitativo, si fosse pos alla guida di una vettura priva di copertura assicurativa.
Considerato che risulta egualmente valido l’ulteriore argomento indicato in sentenza, riguardante l’abitualità nel reato, avendo il prevenuto riportato altre due precedenti condanne per fatti analoghi (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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