Particolare Tenuità e Lieve Entità: la Cassazione fa Chiarezza
L’ordinanza in esame offre un’importante delucidazione sulla differenza tra due concetti spesso confusi nel diritto penale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’attenuante della lieve entità. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, stabilisce che il riconoscimento della seconda non implica automaticamente l’applicazione della prima, delineando confini precisi tra le due nozioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale al pagamento di 1.000 euro di ammenda per il reato di porto di oggetti atti a offendere, previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di un coltello. La difesa, pur a fronte del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, proponeva appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e la particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione del giudice di merito. Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione concettuale e applicativa tra l’attenuante della ‘lieve entità’ e la causa di non punibilità della ‘particolare tenuità’.
La Distinzione Chiave: Particolare Tenuità vs. Lieve Entità
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il fatto di ‘particolare tenuità’ ha una consistenza offensiva minore rispetto al fatto di ‘lieve entità’.
* Lieve Entità: È una circostanza attenuante che riduce la sanzione penale. Riconosce che il reato, pur sussistendo in tutti i suoi elementi, è meno grave della media. Non elimina la punibilità, ma la mitiga.
* Particolare Tenuità del Fatto: È una causa di non punibilità. Si applica quando l’offesa è talmente esigua e il comportamento talmente sporadico da rendere la pena sproporzionata e non necessaria. In questo caso, il fatto non viene punito affatto.
Di conseguenza, può accadere che un comportamento, come il porto di un coltello, sia abbastanza limitato da meritare l’attenuante della lieve entità, ma non così trascurabile da essere considerato di particolare tenuità e, quindi, non meritevole di alcuna sanzione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di primo grado fosse logica e coerente. Quest’ultimo aveva escluso la particolare tenuità valorizzando elementi concreti come l’orario notturno in cui era avvenuto il fatto e le dimensioni e la tipologia del coltello, ritenute ‘nient’affatto trascurabili’.
Secondo gli Ermellini, la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che spetta al giudice che analizza le prove. Il ricorso della difesa, invece, si limitava a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto, utilizzando parametri di valutazione diversi, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma che il confine tra un fatto penalmente irrilevante (per particolare tenuità) e un fatto di lieve entità (meritevole di pena ridotta) è netto. La decisione del giudice di merito, se adeguatamente motivata sulla base delle circostanze concrete del caso (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo), è insindacabile in sede di Cassazione. Questo principio garantisce che la valutazione sulla gravità del reato resti ancorata agli specifici elementi fattuali emersi durante il processo, evitando automatismi tra il riconoscimento di un’attenuante e l’applicazione di una causa di non punibilità.
Qual è la differenza tra ‘particolare tenuità del fatto’ e ‘lieve entità’?
La ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) è una causa di non punibilità che esclude completamente il reato quando l’offesa è minima. La ‘lieve entità’ (in questo caso, prevista dalla L. 110/1975) è invece una circostanza attenuante che riduce la pena ma non elimina la rilevanza penale del fatto. La prima richiede un’offensività ancora minore della seconda.
Si può ottenere la non punibilità per particolare tenuità se è già stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità?
No, non automaticamente. La Corte chiarisce che il riconoscimento dell’attenuante della ‘lieve entità’ non comporta di per sé l’applicazione della non punibilità per ‘particolare tenuità’. Un fatto può essere giudicato di lieve entità, ma non così tenue da essere considerato non punibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, la difesa non ha contestato una violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come le dimensioni del coltello e l’orario notturno), operazione che non è permessa nel giudizio di Cassazione, il quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che di COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello – poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d’Appello di Palermo – avverso la sentenza con cui in data 18.1.2024 il Tribunale di Sciacca lo ha condanNOME alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Evidenziato che la censura mossa alla sentenza impugnata riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Rilevato, a tal riguardo, che il giudice ha escluso che fosse ravvisabile la particolare tenuità del fatto contestato, in considerazione della entità della condotta ascrivibile all’imputato, posta in essere in orario notturno e avente ad oggetto un coltello di dimensioni e tipologia nient’affatto trascurabili;
Ritenuto che, in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 51261 del 7/3/2017, P.g. in proc. Zharri, Rv. 271262 – 01), in quanto il fatto di “particolare tenuità” ha minore consistenza offensiva rispetto al fatto di “lieve entità”, di guisa che può accadere che la rilevanza penale di un comportamento di porto di un oggetto atto ad offendere non sia così trascurabile da renderlo non meritevole di punizione come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità;
Considerato che, a fronte della motivazione sopra richiamata, la prospettazione difensiva si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01), con la conseguente ifY
•
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025