Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce il peso dei precedenti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti. Con l’ordinanza n. 22699 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno di questi limiti: la presenza di precedenti penali ‘della stessa indole’, ribadendo un principio fondamentale per la valutazione della non abitualità del comportamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la decisione della Corte di Appello di Messina, la quale, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il reato contestato era quello di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato sosteneva che il diniego fosse illegittimo, ma la sua tesi non ha convinto i giudici di merito, spingendolo a presentare ricorso per Cassazione.
La Valutazione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta valutazione operata dalla Corte di merito riguardo al presupposto dell’occasionalità della condotta, requisito indispensabile per poter applicare l’art. 131-bis c.p. I giudici hanno escluso tale occasionalità basandosi sul casellario giudiziario dell’imputato, che riportava precedenti reati caratterizzati da violenza e intimidazione.
Le Motivazioni: quando i precedenti ostacolano la non punibilità
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro perché i precedenti dell’imputato fossero rilevanti. Il concetto di ‘reati della stessa indole’, richiamato per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, non richiede che i reati siano identici. Al contrario, come stabilito da una giurisprudenza consolidata, la valutazione deve essere fatta in base a criteri più ampi, come:
1. Il bene giuridico violato: si verifica se i diversi reati offendono lo stesso tipo di interesse protetto dalla legge.
2. Il movente delittuoso: si analizzano le ragioni e le modalità della condotta per individuare caratteristiche fondamentali comuni.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente rilevato che l’imputato aveva commesso in passato altri reati connotati da intimidazione. Questa reiterazione di condotte violente o intimidatorie, anche se relative a fattispecie di reato diverse, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con il carattere ‘occasionale’ richiesto per la non punibilità. La decisione della Corte di merito è stata quindi ritenuta logicamente e giuridicamente corretta, senza alcuna censura possibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio chiave: per ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il singolo episodio sia di lieve entità. È necessario che esso rappresenti un evento isolato e occasionale nella vita del soggetto. La presenza di precedenti penali, soprattutto se evidenziano una propensione a commettere reati con modalità simili (come l’uso di violenza o intimidazione), può legittimamente portare il giudice a negare la non punibilità. La valutazione non si ferma alla ‘fotografia’ del singolo reato, ma si estende al ‘film’ della condotta complessiva dell’imputato, come desumibile dal suo casellario giudiziario.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione può essere esclusa quando il comportamento non è occasionale. La presenza di precedenti penali per reati ‘della stessa indole’, ovvero che mostrano una comune propensione a delinquere (ad esempio tramite violenza o intimidazione), è un fattore determinante per escludere l’occasionalità e, di conseguenza, il beneficio.
Cosa significa ‘reati della stessa indole’ ai fini della non punibilità?
Significa reati che, anche se formalmente diversi, condividono caratteri fondamentali, come il bene giuridico violato o il movente delittuoso. La valutazione non si basa sull’identità della norma violata, ma sulla sostanza delle condotte, per accertare se rivelano una tendenza criminale specifica del soggetto.
La resistenza a pubblico ufficiale può essere considerata di particolare tenuità?
In linea di principio sì, se l’offesa è minima e la condotta è occasionale. Tuttavia, come dimostra questo caso, se l’autore ha precedenti specifici per reati connotati da violenza o intimidazione, i giudici possono ritenere che la condotta non sia occasionale e quindi negare il beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLODORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il diniego della causa di non punibilità ex 131 bis cod.pen. con riguardo al delitto di resistenza a p.u. ascritto al prevenuto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge relazione all’omessa applicazione dell’istituto della particolare tenuità esiment manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha escluso il presupposto dell’occasionalità del fatto con corretti argomenti logici e giuridici alla luce del ca giudiziario del prevenuto (si veda, in particolare, pag. 3 sui precedenti reati connota violenza e intimidazione);
che la valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura poiché per costant avviso della giurisprudenza di legittimità la definizione di reati “della stessa indole”, dall’art 101 cod. pen. (rilevante per l’applicazione del’art.131bis cod. pen.), prescinde identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violat movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamenta comuni fra i diversi reati (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, Rv. 266545 – 01; Sez. 2, n. 97 del 16/01/2020, Rv. 278829 – 01), criterio correttamente declinato, avendo i giudi territoriali richiamato la reiterata commissione da parte del prevenuto di condotte connota da intimidazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pres/c1nte