Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/07/1978
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME non superano il vaglio di ammissibilità.
La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (secondo motivo).
La sentenza impugnata ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell’arma (coltello con lama in acciaio di 9 centimetri), sia la personalità dell’imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali, sia la non occasionalità della condotta desunta dalle precedenti condanne per porto di armi del 2015 e del 2018. In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità.
Si consideri, per di più, che è stato già più volte affermato che “costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità.” Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255640 -. E si è poi precisato che “il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4 della legge 18 apr 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02).
Il terzo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. L’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena, così come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono stati giustificati da motivazione esente da manifesta illogicità, e sono, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferime
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che l’imputato vanta più precedenti penali e che non sono stati allegati né risultano dagli atti
elementi favorevolmente valutabili; ed ha, comunque, inflitto una sanzione prossima al minimo edittale.
3. In definitiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente