Particolare Tenuità e Omissioni Contributive: la Cassazione Fa Chiarezza
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, specialmente in relazione ai reati omissivi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando con precisione i confini di applicabilità di tale istituto in caso di omesso versamento di contributi previdenziali, confermando un orientamento rigoroso.
I Fatti del Processo
Un imprenditore proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di omesso versamento di contributi. Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di una precedente sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti per un reato analogo. In secondo luogo, sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la modesta entità dell’omissione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi puntuale dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ribadendo principi già consolidati in giurisprudenza.
Le Motivazioni: il rigetto della particolare tenuità
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con motivazioni precise.
L’irrilevanza della precedente assoluzione
Il primo motivo di ricorso è stato respinto poiché la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la precedente sentenza di assoluzione, giudicandola ininfluente. La ragione è semplice: quella sentenza si riferiva a un arco temporale completamente diverso (dicembre 2013 – novembre 2014) rispetto ai fatti contestati nel presente giudizio. Pertanto, non poteva avere alcun effetto vincolante.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte di merito, che aveva negato la particolare tenuità per due ragioni fondamentali:
1. Entità del superamento della soglia: L’importo omesso superava la soglia di punibilità del 15%, una misura ritenuta sufficiente per considerare l’offesa non meritevole della qualificazione di ‘particolare tenuità’.
2. Comportamento seriale: I giudici hanno ribadito un principio cruciale. In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la presenza di plurime omissioni, commesse sia nell’anno in contestazione che in quelli precedenti o successivi, costituisce una condizione ostativa alla configurabilità dell’art. 131-bis c.p. Questo vale anche se le altre omissioni, singolarmente considerate, non raggiungono la soglia di rilevanza penale. La ripetitività del comportamento illecito, infatti, è indice di una condotta non occasionale e quindi incompatibile con la tenuità del fatto.
Conclusioni: Quando non si applica la particolare tenuità
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione restrittiva dell’istituto della particolare tenuità del fatto nei reati contributivi. La lezione pratica per imprese e professionisti è chiara: la serialità delle omissioni, anche di modesto importo, è un fattore che preclude quasi automaticamente l’accesso al beneficio della non punibilità. La giurisprudenza considera la condotta nel suo complesso, valutando la persistenza nel tempo dell’inadempimento come un elemento che aggrava il disvalore del fatto, rendendolo non più ‘tenue’. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una gestione accurata e puntuale degli obblighi contributivi, poiché la reiterazione degli illeciti, anche se di lieve entità, non troverà scudo nell’art. 131-bis c.p.
Una precedente sentenza di assoluzione per un reato simile può influenzare un nuovo processo?
No, secondo la Corte, se la precedente sentenza si riferisce a un arco temporale diverso e non è considerata vincolante dai giudici per il caso specifico in esame.
Quando viene esclusa l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di omesso versamento di contributi?
L’applicazione viene esclusa quando l’offesa non è tenue (ad esempio, a causa del superamento significativo della soglia di punibilità) e, soprattutto, in presenza di plurime omissioni nel tempo, anche se le altre violazioni non sono singolarmente rilevanti sotto il profilo penale. La serialità della condotta è ostativa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina della sentenza assolutoria emessa, nei confronti del ricorrente, dal Tribunale di Firenze I’ll dicembre 2021, irrevocabile il 25 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, commesso il 16 dicembre 2015, è manifestamente infondato, in quanto, come emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. p. 2 e p. 3), la Corte di merito ha considerato la sentenza in questione, ritenendola correttamente ininfluente ai fini della vicenda in esame e, in ogni caso, non vincolante, essendo riferita a un diverso arco temporale, ossia da dicembre 2013 a novembre 2014;
ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis, è inammissibile perché generico e perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità – escluso presupposti integranti l’invocata causa di non punibilità in relazione all’entità de superamento della soglia di punibilità, nella misura del 15%, tale per cui l’offesa non merita la qualificazione di “particolare tenuità”, e dovendosi comunque ribadire che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell’anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 13107 de 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.