Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25040 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a AVERSA il 26/04/1985
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Cort d’Appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al del
di furto aggravato, dichiarata dal Tribunale di Napoli Nord;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce violazione di leg vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di
all’art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen. – non è consentito
dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un’inammissibile ricostruzion fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito c
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincim
Invero, esule, dai poteri del giudice di legittimità quello di una ‘rilettura degli elemen posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giud
merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che, nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazio consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esimen
dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a
asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora a esso possa ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti;
Considerato che, per quanto concerne il giudizio sulla tenuità, lo stesso richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che te conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grad colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, R 266590), senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11 COGNOME, Rv. 274647);
Considerato che, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di esclu la particolare tenuità dell’offesa in ragione della non occasionalità della condotta, è da ri adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., qualora ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06 Foglietta, Rv. 273678);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il Presidente