Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Organizzazione Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutti gli elementi del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come anche una minima organizzazione nell’attività criminosa possa precludere l’accesso a questa causa di non punibilità, specialmente in materia di stupefacenti.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva condannato un individuo per un reato connesso agli stupefacenti. L’imputato, tramite il suo legale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta contestata rientrava nei limiti di tale beneficio. La Corte di merito, tuttavia, aveva respinto questa tesi basandosi su elementi specifici emersi durante le indagini: il ritrovamento di una quantità non irrilevante di cocaina (pari a quasi cinquanta dosi medie singole), la scoperta di ritagli di cellophane pronti per il confezionamento e il meticoloso occultamento sia della sostanza che del denaro ricavato.
La Decisione e le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e non in grado di scalfire la logica e coerente motivazione della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno condiviso pienamente l’analisi della Corte d’Appello, sottolineando come la valutazione sulla particolare tenuità debba essere complessiva e non limitata a un singolo aspetto.
Il Collegio ha evidenziato che i seguenti elementi, considerati nel loro insieme, delineano un quadro incompatibile con la mera occasionalità della condotta:
1. Quantitativo della sostanza: Un numero di dosi vicino a cinquanta non può essere considerato trascurabile.
2. Materiale per il confezionamento: La presenza di ritagli di cellophane indica una predisposizione di mezzi, un’attività preparatoria che va oltre il singolo episodio.
3. Occultamento: Le modalità di nascondiglio della droga e del denaro suggeriscono un’accortezza e una pianificazione che mal si conciliano con un fatto di lieve entità.
Questi fattori, secondo la Corte, dimostrano l’esistenza di una ‘sia pur minima organizzazione’, sufficiente a escludere che l’offesa possa essere qualificata come di particolare tenuità. La condotta, infatti, non appare isolata o estemporanea, ma inserita in un contesto operativo che ne aumenta la gravità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare non solo il danno o il pericolo cagionato, ma anche le modalità della condotta. La presenza di indici che rivelano una pianificazione e un’organizzazione, anche minime, è un fattore decisivo che può portare all’esclusione del beneficio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa ordinanza serve da monito: la non punibilità per particolare tenuità non è una scorciatoia per reati che, sebbene non gravissimi, mostrano una radice organizzativa e una potenziale capacità di protrarsi nel tempo.
Quando un’offesa legata a stupefacenti può non essere considerata di ‘particolare tenuità’?
Quando elementi concreti, valutati nel loro complesso, indicano una minima organizzazione. Nel caso di specie, sono stati ritenuti rilevanti il quantitativo non trascurabile di sostanza (quasi cinquanta dosi), il ritrovamento di materiale per il confezionamento (ritagli di cellophane) e il meticoloso occultamento della droga e del denaro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché ‘generico’, ovvero non in grado di contestare specificamente e in modo efficace l’iter motivazionale della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti già compiutamente valutato tutti gli elementi che escludevano la tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, se non si ravvisa un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con l’iter motivazionale che, in esito proprio alla complessiva valutazione della fattispecie concreta siccome invocata dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), ha fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia, avendo escluso la qualificazione dell’offesa in termini d particolare “tenuità” in ragione sia del quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente di tipo “pesante” (pari a quasi cinquanta dosi medie singole di cocaina), sia del ritrovamento di ritagli di cellophane e del meticoloso occultamento della sostanza e del denaro, circostanze che danno conto di una sia pur minima organizzazione, idonea ad escludere l’occasionalità della condotta;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/02/2024.